(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 23 dell'8 giugno 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Premesso  che  l'Art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6,
«Riordino   degli   interventi   regionali  in  materia  di  edilizia
residenziale pubblica», prevede il sostegno alle locazioni attraverso
la  concessione  di  agevolazioni  a favore di soggetti non abbienti,
volte  a  ridurre la spesa sostenuta dai beneficiari per il canone di
locazione,  nonche'  a  favore  di  soggetti  pubblici  o privati che
destinano alloggi ai locatari meno abbienti;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n.
0122/Pres.  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento di
esecuzione  dell'Art.  6  della legge regionale n. 6/2003 concernente
gli interventi a sostegno delle locazioni»;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n.
0219/Pres.  con  il quale e' stata approvata la modifica dell'Art. 4,
comma 1, lettera h), del regolamento in argomento;
    Rilevato  che  si  sono rese necessarie delle modifiche formali e
sostanziali   al   regolamento  di  cui  trattasi,  finalizzate  alla
soluzione  di  aspetti  problematici  emersi in fase di applicazione,
nonche'  volte  a  rendere  piu'  agevole  l'interpretazione del dato
testuale,  tali  da  richiedere  la  sostituzione  del predetto testo
normativo con un nuovo Regolamento;
    Visto  l'Art.  12  della  legge  regionale  n.  6/2003  il  quale
stabilisce  che i Regolamenti sono approvati previo parere vincolante
della  commissione  consiliare  competente, reso entro quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 1047, del 13
maggio  2005  che ha autorizzato la presentazione alla IV commissione
del   consiglio   regionale  del  nuovo  «Regolamento  di  esecuzione
dell'Art.   6   della  legge  regionale  n.  6/2003  concernente  gli
interventi a sostegno delle locazioni», per il parere di cui all'Art.
12, legge regionale n. 6/2003;
    Vista  la  nota  prot.  n.  19771,  di data 16 maggio 2005, della
direzione  centrale  ambiente e lavori pubblici con la quale e' stato
trasmesso  al  consiglio regionale il testo del nuovo regolamento per
l'acquisizione del relativo parere;
    Visto   il   parere  favorevole  espresso  dalla  IV  commissione
consiliare  nella  seduta  n.  65, di data 19 maggio 2005, comunicato
alla  direzione centrale ambiente e lavori pubblici con nota prot. n.
11/3863-05, di data medesima;
    Ritenuto,   pertanto,   di   adottare  il  nuovo  regolamento  di
esecuzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003, che abroga il
vigente regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 23 maggio 2005,
n. 1148;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  nuovo  «Regolamento  di esecuzione dell'Art. 6
della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno
delle  locazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte  integrante  e  sostanziale, previa abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n.
0l22/Pres.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 27 maggio 2005
                                ILLY

Regolamento di esecuzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003
   concernente gli interventi a sostegno delle locazioni

                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1. Il presente Regolamento disciplina le azioni volte al sostegno
delle  locazioni,  previste dall'Art. 6 della legge regionale 7 marzo
2003,  n.  6  (Riordino  degli  interventi  regionali  in  materia di
edilizia residenziale pubblica).
                               Art. 2.
                        I n t e r v  e n t i

    1.  Gli  interventi  sono  finanziati  dal  fondo  per l'edilizia
residenziale,  di  cui all'Art. 11, comma 1, della legge regionale n.
6/2003,  nel  quale  confluiscono  anche  le risorse assegnate con il
fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni in
locazione, istituito dall'Art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina  delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo).
    2.  Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione
ai  conduttori  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente
regolamento  di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione  dovuti  ai  proprietari  degli  immobili di proprieta' sia
pubblica,  sia  privata,  ai  sensi  dell'Art. 6, primo periodo della
legge regionale n. 6/2003, nonche' per la concessione di contributi a
soggetti  pubblici  o  privati che mettono a disposizione alloggi, ad
esclusione  di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari
meno  abbienti,  ai  sensi  dell'Art. 6, secondo periodo, della legge
regionale n. 6/2003.
                               Art. 3.
                    Determinazione dei contributi

    1.  Per  la  determinazione  dei  contributi relativi all'Art. 11
della  legge  n.  431/1998 i comuni sono tenuti a stabilire l'entita'
dei  contributi  spettanti  secondo  un  principio di gradualita' che
favorisca  i  nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie
di  incidenza  del  canone  di  locazione  sulla situazione economica
equivalente, nonche' con l'osservanza dei seguenti criteri:
    a) per  i  nuclei  familiari  con  un indicatore della situazione
economica  equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della
situazione  economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate,  a  norma  dell'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449), non superiore a 11.000,00 euro l'incidenza del canone
di   locazione   annuo   sull'indicatore  della  situzione  economica
equivalente  (ISE)  va  ridotta  fino  al  14%  ed  il  contributo da
assegnare   non  deve  comunque  essere  superiore  a  3.100,00  euro
all'anno.  Per  eventuali  periodi di locazione inferiori all'anno il
contributo  da  assegnare va rapportato al numero di mesi considerati
per i quali e' stato effettivamente pagato il canone di locazione;
      b) per  i  nuclei  familiari con un indicatore della situazione
economica  equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto  legislativo n.
109/1998,  non  superiore  a 16.000,00 euro l'incidenza del canone di
locazione  annuo  sul  valore  ISE  va  ridotta  fino  al  24%  ed il
contributo  da  assegnare  non  deve  comunque.  essere  superiore  a
2.325,00  euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori
all'anno  il  contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi
considerati  per  i quali e' stato effettivamente pagato il canone di
locazione;
      c) l'indicatore  della  situazione  economica  (ISE) dei nuclei
familiari  di cui alle lettere a) e b) non deve superare l'importo di
30.000,00 euro;
      d) ai  fini  delle  determinazioni  di  contributo  di cui alle
lettere  a)  e  b),  per  i  nuclei  familiari  composti  da  un solo
componente, il valore dell'indice ISEE di cui alle lettere a) e b) e'
elevato del 20%.
    2.  Per  i  nuclei  familiari  caratterizzati da almeno una delle
situazioni  di  particolare  debolezza  sociale  o  economica  di cui
all'Art.  7,  comma  1, della legge regionale n. 6/2003, indicate dal
comune  nel  bando,  il  contributo  da assegnare e' incrementato, in
relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate,
fino  ad un massimo del 25%; in alternativa, in relazione al possesso
dei   requisiti   per   beneficiare   dei   contributi,   il   limite
dell'indicatore della situazione economica (ISE) indicato al comma 1,
lettera c), e' innalzato fino ad un massimo del 10%.
    3.   Il   contributo,   comprensivo  dell'eventuale  applicazione
dell'incremento  previsto  dal  comma  2,  non  puo'  in  nessun caso
superare  l'importo  di  3.100,00  euro  per  gli  utenti di cui alla
lettera a) del comma 1 e l'importo di 2.325,00 euro per gli utenti di
cui alla lettera b) del comma 1, e comunque non puo' essere superiore
all'ammontare del canone corrisposto nell'anno.
    4.   I  comuni  possono  concedere  ai  nuclei  familiari  aventi
un'indicatore  della  situazione  economica  (ISE)  pari  a  zero, un
contributo  anche  pari  all'intero  canone  di locazione corrisposto
nell'anno, nei limiti degli importi stabiliti al precedente comma 3.
    5.  Qualora  i  comuni  concorrano ad incrementare le risorse con
propri  fondi  in una percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno
comunicato possono stabilire ulteriori articolazioni dei limiti degli
indicatori  della  situazione  economica  o  soglie  di incidenza del
canone   piu'   favorevoli   rispetto  a  quelle  indicate  ai  commi
precedenti.
    6.  Il  valore  dei  canoni e' quello risultante dai contratti di
locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.
    7.  Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'Art. 80, comma 20, della
legge  23  dicembre  2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001 i
comuni  indicati  dall'Art. 6 della legge n. 431/1998 (Comuni ad alta
tensione  abitativa),  possono  destinare  fino al 10% delle somme ad
essi attribuite ad inquilini assoggettati a procedure di sfratto, che
hanno  nel  nucleo  familiare ultrasessantacinquenni o disabili e che
non  dispongano  di  altra  abitazione  o  di redditi sufficienti per
accedere  all'affitto  di  una  nuova  casa.  In questi casi i comuni
predispongono apposite graduatorie degli inquilini.
    8.  Il  contributo  da  assegnare,  ai sensi dell'Art. 6, secondo
periodo,  della  legge  regionale n. 6/2003 ai proprietari di alloggi
sfitti alla data della pubblicazione del bando comunale e che vengono
messi  per  la  prima  volta  a  disposizione  di conduttori aventi i
requisiti  previsti  al  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  e'
determinato,  nel limite delle disponibilita' a tal fine destinate ai
sensi  degli articoli 7 e 8, comma 2, nella misura forfetaria del 60%
del  canone  annuo  risultante da ogni singolo contratto di locazione
stipulato  per  un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni
per  i  contratti  concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'Art. 2 della
legge  n.  431/1998,  e  regolarmente  registrato.  In  ogni  caso il
contributo non puo' superare l'importo di 3.100,00 euro.
                               Art. 4.
              Azioni di carattere sociale e di sviluppo

    1.  Al  fine  dell'individuazione  delle  categorie  di  soggetti
indicate  nell'Art.  7,  comma  1,  della legge regionale n. 6/2003 e
dell'attribuzione delle particolari agevolazioni previste all'Art. 3,
comma 2, si considerano quali:
      a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da
non  piu'  di  due  persone  delle  quali  almeno  una abbia compiuto
sessantacinque anni;
      b) giovani  coppie  con  o senza prole: quelle i cui componenti
non superino entrambi i trentacinque anni di eta';
      c) soggetto  singolo  con minori a carico: quello il cui nucleo
familiare  e'  composto  da un solo soggetto maggiorenne e uno o piu'
figli minori conviventi a carico del richiedente;
      d) disabili:  i  soggetti  di  cui  all'Art.  3  della  legge 5
febbraio  1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate);
      e) famiglie  in  stato  di  bisogno:  quelle con una situazione
economica  ISEE,  ai  sensi  del decreto legislativo n. 109/1998, non
superiore  a 3.942,25 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non
superiore a 4.458,71 euro se composte da due o piu' soggetti;
      f) famiglie  monoreddito: quelle il cui indicatore ISEE risulti
determinato da un solo componente del nucleo familiare;
      g) famiglie  numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende
figli  conviventi  a carico del richiedente in numero non inferiore a
tre;
      h) famiglie  con  anziani  o  disabili  a carico: quelle in cui
almeno   un   componente   del   nucleo   familiare   abbia  compiuto
sessantacinque  anni  di  eta'  o  sia  disabile  e  sia a carico del
richiedente;
      i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o
di   provvedimenti   di   rilascio  emessi  da  enti  pubblici  o  da
organizzazioni  assistenziali:  quelli  nei  cui  confronti sia stata
emessa  una  sentenza  definitiva  di  sfratto  o un provvedimento di
rilascio   dell'alloggio   da   parte   di  un  ente  pubblico  o  da
un'organizzazione  assistenziale,  emesso  dal  legale rappresentante
dell'Ente,  non  motivati  da  situazioni  di  morosita'  o  da altre
inadempienze contrattuali;
      j) emigrati: i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, della legge
regionale  26  febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi
regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).
                               Art. 5.
                      Requisiti dei beneficiari

    1.  Per  essere  ammesso  a  beneficiare  dei  contributi  di cui
all'Art.  11  della  legge n. 431/1998 il conduttore deve possedere i
seguenti requisiti soggettivi:
      a) avere  la  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario,
soddisfare  i  requisiti  previsti  dalla legislazione concernente la
disciplina  dell'immigrazione  e  le  norme  sulla  condizione  dello
straniero;
      b) essere residente in uno dei comuni della Regione;
      c) essere  conduttore  di un alloggio privato o pubblico ad uso
abitativo,  non  incluso  nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in
base ad un contratto registrato;
      d) non  essere  proprietario  di  altra abitazione, ubicata sul
territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si
intende  adeguato  l'alloggio  avente  un  numero di vani, esclusa la
cucina  e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo
familiare  aumentato  di  uno.  E'  considerato inadeguato l'alloggio
dichiarato  inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero
dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere
architettoniche,  quando  un  componente  del  nucleo  familiare  sia
disabile.  Tali  requisiti  vanno  riferiti  a tutti i componenti del
nucleo familiare.
    2.  La  domanda  di contributo a sostegno dei canoni di locazione
pagati  nell'anno  precedente  il  bando  va  presentata  da  persone
maggiorenni al comune di attuale residenza del richiedente, anche per
canoni  pagati  per  contratti  di locazione di alloggi siti in altri
comuni della Regione.
    3.  Per  essere  ammesso  a  beneficiare  del contributo previsto
dall'Art. 3, comma 8, il locatore, pubblico o privato, deve possedere
i  seguenti  requisiti  soggettivi, oltre a quelli di cui al comma 1,
lettere a) e b), qualora si tratti di soggetti privati:
      a) essere   proprietario   dell'immobile,   non  incluso  nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9, che viene messo a disposizione dei
locatari meno abbienti;
      b) aver  stipulato  successivamente  all'emanazione  del  bando
comunale un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata
almeno  quadriennale,  ovvero triennale per i contratti concordati di
cui  ai commi 3 e 5 dell'Art. 2 della legge n. 431/1998, in relazione
ad  un  immobile precedentemente sfitto, con un conduttore rientrante
nelle fattispecie di cui all'Art. 3, comma 1.
                               Art. 6.
                       Adempimenti dei comuni

    1.  I  comuni  emanano  apposito  bando  per  la  concessione dei
contributi  di  cui  all'Art.  11  della  legge  n. 431/1998 e di cui
all'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003.
    2.  Il  bando  puo'  disporre  alternativamente  che,  qualora il
contributo    assegnato    dalla    Regione    al    comune   risulti
quantitativamente   inferiore   all'importo   totale   richiesto  per
soddisfare  tutti  i richiedenti, il comune proceda alla ripartizione
delle  risorse  disponibili  tra  i vari beneficiari, secondo uno dei
seguenti criteri:
      a) seguendo  l'ordine  della  graduatoria,  fino ad esaurimento
delle risorse assegnate;
      b) assegnando    a    tutti   i   richiedenti   un   contributo
proporzionalmente ridotto.
    3.  I comuni presentano alla Regione, entro il termine perentorio
del  31  maggio  di  ogni  anno,  pena  l'esclusione del comune dalla
ripartizione dei fondi disponibili, la seguente documentazione:
      a) le  graduatorie delle domande ammesse rispettivamente per le
finalita'  di  cui  all'Art.  11  della  legge  n.  431/1998 e per le
finalita'  dell'Art.  6,  secondo  periodo,  della legge regionale n.
6/2003, redatte con i criteri di cui all'Art. 3;
      b) i  dati  che  vengono  richiesti  dalla  Direzione  centrale
ambiente e lavori pubblici relativi ad ogni beneficiario;
      c) l'eventuale  deliberazione  del  comune  recante  la messa a
disposizione della quotacomunale, non inferiore al 10% del fabbisogno
comunicato,   relativa   alla  partecipazione  finanziaria  al  Fondo
nazionale  di  cui  alla legge n. 431/1998, ai fini dell'applicazione
dell'Art. 8, comma 1, lettera b);
      d) la  quantificazione  dei fabbisogni richiesti per soddisfare
le domande di contributo relative distintamente ai due diversi canali
contributivi.
    4.  Non  e'  ammissibile  a  contributo la domanda del comune che
indichi un fabbisogno complessivo inferiore a 50,00 euro.
                               Art. 7.
                    Determinazione delle risorse

    1.  Con riferimento alle disponibilita' di bilancio per l'anno di
competenza,  con  deliberazione  della  giunta regionale, da adottare
successivamente  alla scadenza del termine indicato all'Art. 6, comma
3,   si  provvede  alla  determinazione  della  quota  delle  risorse
regionali  da  destinare  rispettivamente alle finalita' dell'Art. 11
della  legge  n.  431/1998  e  alle  finalita'  dell'Art.  6, secondo
periodo, della legge regionale n. 6/2003.
                               Art. 8.
                Ripartizione delle risorse ai comuni

    1. Le risorse statali e regionali destinate alle finalita' di cui
all'art.  11  della  legge  n.  431/1998,  sono  assegnate  ai comuni
richiedenti come segue:
      a) nella misura del 75% sulla base del fabbisogno accertato per
tale  finalita'  dai  comuni  stessi  a  seguito  dei bandi pubblici,
secondo la seguente proporzione:

                     | |sommatoria del       | |
                     | |fabbisogno totale    | |fabbisogno richiesto
75% delle risorse    | |della legge n.       | |per la legge n.
relative alla legge  | |431/1998 richiesto   | |431/1998 dal singolo
n. 431/1998          |:|dai comuni           |=|comune

      b) nella  misura  del  25%  sulla base delle risorse aggiuntive
comunali  per  detta finalita' tra i comuni che le hanno destinate ai
sensi  e nella misura di cui all'Art. 3, comma 5, secondo la seguente
proporzione:

                     | |sommatoria dei       | |
25% delle risorse    | |conferimenti dei     | |quota aggiunta dal
relative alla legge  | |comuni per la legge  | |singolo comune per la
n. 431/1998          |:|n. 431/1998          |=|legge n. 431/1998

    2. Le risorse complessive regionali destinate, ai sensi dell'Art.
7, alle finalita' dell'Art. 6, secondo periodo, della legge regionale
n.  6/2003,  sono  assegnate  ai comuni in proporzione del fabbisogno
totale richiesto ed accertato a seguito dei bandi pubblici.
                               Art. 9.
              Concessione ed erogazione dei contributi

    1.  La  concessione  e  l'erogazione  dei  contributi  ai  comuni
richiedenti  sono disposte dalla Direzione centrale ambiente e lavori
pubblici,  sulla  base della documentazione pervenuta, quale prevista
dall'Art. 6, comma 3.
                              Art. 10.
                     Rendicontazione della spesa

    1.  I comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa,
in  conformita'  a quanto previsto dall'Art. 42 della legge regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto di accesso), entro il 30
giugno  dell'anno  successivo  a  quello  in cui i finanziamenti sono
stati erogati, evidenziando la modalita' scelta ai sensi dell'Art. 6,
comma 2, per la ripartizione dei contributi tra i beneficiari.
                              Art. 11.
               Osservatorio sulla condizione abitativa

    1.  I  comuni,  al  fine  di consentire il monitoraggio periodico
della situazione del mercato delle locazioni nonche' per le finalita'
di  cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
10  marzo  2005,  n.  C/374, sono tenuti ad inviare alla Regione, nei
modi e nelle forme indicati da quest'ultima, le informazioni relative
alla condizione abitativa esistente sul territorio ed in particolare,
relativamente  ad ogni singolo beneficiario dei contributi assegnati,
i seguenti dati:
      a) nome e cognome del richiedente;
      b) ISE del nucleo familiare del richiedente;
      c) ISEE del nucleo familiare del richiedente;
      d) importo del canone di locazione annuo;
      e) percentuale  di  incidenza del canone annuo di locazione sul
valore ISE;
      f) appartenenza  del beneficiario alla fascia definita ai sensi
dell'Art.  3, comma 1, lettera a), ovvero ai sensi dell'Art. 3, comma
1, lettera b);
      g) presenza  nel nucleo familiare di una o piu' delle eventuali
situazioni  di  debolezza  sociale  di cui all'Art. 7, comma 1, della
legge   regionale  n.  6/2003,  la  cui  tipologia  va  espressamente
indicata;
      h) percentuale   di   eventuale  maggiorazione  del  contributo
applicata e sua quantificazione in termini assoluti;
      i) numero   di  mesi  effettivi  di  pagamento  del  canone  di
locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno;
      j) importo  del  contributo  totale, comprensivo dell'eventuale
maggiorazione, spettante al richiedente.
                              Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali

    1.  In  fase  di  presentazione  della  domanda  i richiedenti le
agevolazioni   in   argomento   devono  rilasciare  un'autorizzazione
affinche',  ai  sensi  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione di dati personali), i dati personali
possano  essere trattati dall'amministrazione regionale, dai comuni e
dagli  enti  che  forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi
ovvero svolgono attivita' funzionali.
                              Art. 13.
            Strutture competenti ai fini del procedimento

    1. Ai fini del titolo I, capo II, della legge regionale n. 7/2000
gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono
demandati  alla  direzione  centrale  ambiente  e  lavori  pubblici -
Servizio edilizia residenziale.
                              Art. 14.
                          Norma transitoria

    1.  Relativamente all'anno 2005 le domande dei comuni, unitamente
alla  documentazione  di  cui  all'Art.  6,  comma  3,  devono essere
presentate alla Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
    2. La deliberazione di cui all'Art. 7 per la determinazione della
quota  delle  risorse  regionali  da  destinare  rispettivamente alle
finalita' dell'Art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'Art. 6, secondo
periodo,  della  legge  regionale  n.  6/2003,  in  dipendenza  della
disponibilita' di bilancio, e' adottata successivamente alla scadenza
del termine indicato al comma 1.
                              Art. 15.
                        A b r o g a z i o n i

    1.  E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 13 aprile
2004,  n.  0122/Pres.  (Regolamento  di  esecuzione dell'Art. 6 della
legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle
locazioni).
                              Art. 16.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  Regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto: il Presidente: Illy