(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 2005) IL PRESIDENTE Premesso che l'Art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», prevede il sostegno alle locazioni attraverso la concessione di agevolazioni a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dai beneficiari per il canone di locazione, nonche' a favore di soggetti pubblici o privati che destinano alloggi ai locatari meno abbienti; Visto il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0122/Pres. con il quale e' stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni»; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0219/Pres. con il quale e' stata approvata la modifica dell'Art. 4, comma 1, lettera h), del regolamento in argomento; Rilevato che si sono rese necessarie delle modifiche formali e sostanziali al regolamento di cui trattasi, finalizzate alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione, nonche' volte a rendere piu' agevole l'interpretazione del dato testuale, tali da richiedere la sostituzione del predetto testo normativo con un nuovo Regolamento; Visto l'Art. 12 della legge regionale n. 6/2003 il quale stabilisce che i Regolamenti sono approvati previo parere vincolante della commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1047, del 13 maggio 2005 che ha autorizzato la presentazione alla IV commissione del consiglio regionale del nuovo «Regolamento di esecuzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni», per il parere di cui all'Art. 12, legge regionale n. 6/2003; Vista la nota prot. n. 19771, di data 16 maggio 2005, della direzione centrale ambiente e lavori pubblici con la quale e' stato trasmesso al consiglio regionale il testo del nuovo regolamento per l'acquisizione del relativo parere; Visto il parere favorevole espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta n. 65, di data 19 maggio 2005, comunicato alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici con nota prot. n. 11/3863-05, di data medesima; Ritenuto, pertanto, di adottare il nuovo regolamento di esecuzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003, che abroga il vigente regolamento; Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 maggio 2005, n. 1148; Decreta: E' approvato il nuovo «Regolamento di esecuzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, previa abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0l22/Pres. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 27 maggio 2005 ILLY Regolamento di esecuzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente Regolamento disciplina le azioni volte al sostegno delle locazioni, previste dall'Art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). Art. 2. I n t e r v e n t i 1. Gli interventi sono finanziati dal fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'Art. 11, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'Art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprieta' sia pubblica, sia privata, ai sensi dell'Art. 6, primo periodo della legge regionale n. 6/2003, nonche' per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell'Art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003. Art. 3. Determinazione dei contributi 1. Per la determinazione dei contributi relativi all'Art. 11 della legge n. 431/1998 i comuni sono tenuti a stabilire l'entita' dei contributi spettanti secondo un principio di gradualita' che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente, nonche' con l'osservanza dei seguenti criteri: a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 11.000,00 euro l'incidenza del canone di locazione annuo sull'indicatore della situzione economica equivalente (ISE) va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali e' stato effettivamente pagato il canone di locazione; b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 16.000,00 euro l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque. essere superiore a 2.325,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali e' stato effettivamente pagato il canone di locazione; c) l'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle lettere a) e b) non deve superare l'importo di 30.000,00 euro; d) ai fini delle determinazioni di contributo di cui alle lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice ISEE di cui alle lettere a) e b) e' elevato del 20%. 2. Per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica di cui all'Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, indicate dal comune nel bando, il contributo da assegnare e' incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, fino ad un massimo del 25%; in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) indicato al comma 1, lettera c), e' innalzato fino ad un massimo del 10%. 3. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 2, non puo' in nessun caso superare l'importo di 3.100,00 euro per gli utenti di cui alla lettera a) del comma 1 e l'importo di 2.325,00 euro per gli utenti di cui alla lettera b) del comma 1, e comunque non puo' essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno. 4. I comuni possono concedere ai nuclei familiari aventi un'indicatore della situazione economica (ISE) pari a zero, un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, nei limiti degli importi stabiliti al precedente comma 3. 5. Qualora i comuni concorrano ad incrementare le risorse con propri fondi in una percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno comunicato possono stabilire ulteriori articolazioni dei limiti degli indicatori della situazione economica o soglie di incidenza del canone piu' favorevoli rispetto a quelle indicate ai commi precedenti. 6. Il valore dei canoni e' quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori. 7. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001 i comuni indicati dall'Art. 6 della legge n. 431/1998 (Comuni ad alta tensione abitativa), possono destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite ad inquilini assoggettati a procedure di sfratto, che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o disabili e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere all'affitto di una nuova casa. In questi casi i comuni predispongono apposite graduatorie degli inquilini. 8. Il contributo da assegnare, ai sensi dell'Art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003 ai proprietari di alloggi sfitti alla data della pubblicazione del bando comunale e che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), e' determinato, nel limite delle disponibilita' a tal fine destinate ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 2, nella misura forfetaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'Art. 2 della legge n. 431/1998, e regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non puo' superare l'importo di 3.100,00 euro. Art. 4. Azioni di carattere sociale e di sviluppo 1. Al fine dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate nell'Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003 e dell'attribuzione delle particolari agevolazioni previste all'Art. 3, comma 2, si considerano quali: a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non piu' di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni; b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di eta'; c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare e' composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o piu' figli minori conviventi a carico del richiedente; d) disabili: i soggetti di cui all'Art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 3.942,25 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.458,71 euro se composte da due o piu' soggetti; f) famiglie monoreddito: quelle il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare; g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre; h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di eta' o sia disabile e sia a carico del richiedente; i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosita' o da altre inadempienze contrattuali; j) emigrati: i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati). Art. 5. Requisiti dei beneficiari 1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'Art. 11 della legge n. 431/1998 il conduttore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi: a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero; b) essere residente in uno dei comuni della Regione; c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato; d) non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare. 2. La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il bando va presentata da persone maggiorenni al comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della Regione. 3. Per essere ammesso a beneficiare del contributo previsto dall'Art. 3, comma 8, il locatore, pubblico o privato, deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora si tratti di soggetti privati: a) essere proprietario dell'immobile, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti; b) aver stipulato successivamente all'emanazione del bando comunale un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'Art. 2 della legge n. 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore rientrante nelle fattispecie di cui all'Art. 3, comma 1. Art. 6. Adempimenti dei comuni 1. I comuni emanano apposito bando per la concessione dei contributi di cui all'Art. 11 della legge n. 431/1998 e di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003. 2. Il bando puo' disporre alternativamente che, qualora il contributo assegnato dalla Regione al comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il comune proceda alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo uno dei seguenti criteri: a) seguendo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse assegnate; b) assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto. 3. I comuni presentano alla Regione, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena l'esclusione del comune dalla ripartizione dei fondi disponibili, la seguente documentazione: a) le graduatorie delle domande ammesse rispettivamente per le finalita' di cui all'Art. 11 della legge n. 431/1998 e per le finalita' dell'Art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003, redatte con i criteri di cui all'Art. 3; b) i dati che vengono richiesti dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici relativi ad ogni beneficiario; c) l'eventuale deliberazione del comune recante la messa a disposizione della quotacomunale, non inferiore al 10% del fabbisogno comunicato, relativa alla partecipazione finanziaria al Fondo nazionale di cui alla legge n. 431/1998, ai fini dell'applicazione dell'Art. 8, comma 1, lettera b); d) la quantificazione dei fabbisogni richiesti per soddisfare le domande di contributo relative distintamente ai due diversi canali contributivi. 4. Non e' ammissibile a contributo la domanda del comune che indichi un fabbisogno complessivo inferiore a 50,00 euro. Art. 7. Determinazione delle risorse 1. Con riferimento alle disponibilita' di bilancio per l'anno di competenza, con deliberazione della giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine indicato all'Art. 6, comma 3, si provvede alla determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalita' dell'Art. 11 della legge n. 431/1998 e alle finalita' dell'Art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003. Art. 8. Ripartizione delle risorse ai comuni 1. Le risorse statali e regionali destinate alle finalita' di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998, sono assegnate ai comuni richiedenti come segue: a) nella misura del 75% sulla base del fabbisogno accertato per tale finalita' dai comuni stessi a seguito dei bandi pubblici, secondo la seguente proporzione: | |sommatoria del | | | |fabbisogno totale | |fabbisogno richiesto 75% delle risorse | |della legge n. | |per la legge n. relative alla legge | |431/1998 richiesto | |431/1998 dal singolo n. 431/1998 |:|dai comuni |=|comune b) nella misura del 25% sulla base delle risorse aggiuntive comunali per detta finalita' tra i comuni che le hanno destinate ai sensi e nella misura di cui all'Art. 3, comma 5, secondo la seguente proporzione: | |sommatoria dei | | 25% delle risorse | |conferimenti dei | |quota aggiunta dal relative alla legge | |comuni per la legge | |singolo comune per la n. 431/1998 |:|n. 431/1998 |=|legge n. 431/1998 2. Le risorse complessive regionali destinate, ai sensi dell'Art. 7, alle finalita' dell'Art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003, sono assegnate ai comuni in proporzione del fabbisogno totale richiesto ed accertato a seguito dei bandi pubblici. Art. 9. Concessione ed erogazione dei contributi 1. La concessione e l'erogazione dei contributi ai comuni richiedenti sono disposte dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, sulla base della documentazione pervenuta, quale prevista dall'Art. 6, comma 3. Art. 10. Rendicontazione della spesa 1. I comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati erogati, evidenziando la modalita' scelta ai sensi dell'Art. 6, comma 2, per la ripartizione dei contributi tra i beneficiari. Art. 11. Osservatorio sulla condizione abitativa 1. I comuni, al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni nonche' per le finalita' di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 marzo 2005, n. C/374, sono tenuti ad inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicati da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio ed in particolare, relativamente ad ogni singolo beneficiario dei contributi assegnati, i seguenti dati: a) nome e cognome del richiedente; b) ISE del nucleo familiare del richiedente; c) ISEE del nucleo familiare del richiedente; d) importo del canone di locazione annuo; e) percentuale di incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE; f) appartenenza del beneficiario alla fascia definita ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera a), ovvero ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b); g) presenza nel nucleo familiare di una o piu' delle eventuali situazioni di debolezza sociale di cui all'Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, la cui tipologia va espressamente indicata; h) percentuale di eventuale maggiorazione del contributo applicata e sua quantificazione in termini assoluti; i) numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno; j) importo del contributo totale, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, spettante al richiedente. Art. 12. Trattamento dei dati personali 1. In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinche', ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), i dati personali possano essere trattati dall'amministrazione regionale, dai comuni e dagli enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attivita' funzionali. Art. 13. Strutture competenti ai fini del procedimento 1. Ai fini del titolo I, capo II, della legge regionale n. 7/2000 gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono demandati alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale. Art. 14. Norma transitoria 1. Relativamente all'anno 2005 le domande dei comuni, unitamente alla documentazione di cui all'Art. 6, comma 3, devono essere presentate alla Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. La deliberazione di cui all'Art. 7 per la determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalita' dell'Art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'Art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003, in dipendenza della disponibilita' di bilancio, e' adottata successivamente alla scadenza del termine indicato al comma 1. Art. 15. A b r o g a z i o n i 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0122/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni). Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: il Presidente: Illy