(Pubblicata nel suppl. strao n. 4 al Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 10 del 1° giugno 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Disposizioni in materia di nomine e personale

    1.  Le  nomine  degli  organi  di  vertice e dei componenti o dei
rappresentanti  della Regione nei consigli di amministrazione o negli
organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici,
delle  aziende  sanitarie,  ospedaliere ed assimilabili dei consorzi,
delle societa' controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti
territoriali  ottimali,  delle fondazioni e di ogni altro soggetto od
organismo,  comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto
pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa
della  Regione  ed  a  qualsiasi  livello,  nonche' dei componenti di
comitati,  commissioni,  gruppi  di  lavoro ed organismi regionali od
interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche
di  intesa  o  di  concerto con altre autorita' o previa selezione, o
comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale,
nonche' dal capo di gabinetto del presidente della giunta regionale e
dai  dirigenti  dei  dipartimenti,  nei nove mesi antecedenti la data
delle  elezioni  per  il  rinnovo  degli organi di indirizzo politico
della   Regione   e   successivamente  rispetto  a  tale  data,  fino
all'insediamento   di   questi   ultimi,   decadono   alla   data  di
proclamazione  del presidente della giunta regionale ed i conseguenti
rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto.
    2.   Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  proclamazione  del
Presidente della giunta regionale, le autorita' competenti procedono,
in  applitazione  delle  relative  norme  di settore, al conferimento
delle  nomine  di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che
ne  abbiano  titolo.  Sino  ad allora, trova applicazione il disposto
dell'Art.  6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine
di proroga di cui al primo comma e' aumentato sino a sessanta giorni.
Gli  atti  compiuti  in  violazione ed alla scadenza del termine sono
nulli e comunque non opponibili alla Regione ed ai terzi interessati.
    3.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
alle nomine conferite dal Presidente e dall'ufficio di presidenza del
consiglio,  dal  Presidente  del  consiglio  nell'esercizio di poteri
sostitutivi  dell'assemblea  nonche'  dai  dirigenti dei dipartimenti
consiliari,  spostando  il  termine  recato nelle stesse disposizioni
alla  data  di  proclamazione  del  nuovo  Presidente  del  consiglio
regionale.
    4.   Le   disposizioni   che   precedono  si  applicano,  in  via
transitoria,   alle  nomine  conferite,  rinnovate  o  comunque  rese
operative   nei   nove   mesi   antecedenti   il   3 aprile   2005  o
successivamente,  fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo
politico  della  Regione,  da parte delle autorita' indicate al primo
comma,  con  conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti
di natura patrimoniale.
    5.  E'  fatto  obbligo,  con personale responsabilita' in caso di
omissione,  al  legale  rappresentante  ed al dirigente o funzionario
piu'  elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa cui
fanno  parte uno o piu' persone che versano nella situazione prevista
dal  precedente  comma,  di  comunicare  il  nominativo  e  la carica
rivestita da queste ultime al Presidente della giunta regionale ed al
Presidente del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  della  presente  legge  nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    6.  In  attuzione dell'Art. 50, comma 6, dello statuto regionale,
tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della
Regione  Calabria  decadono di diritto alla data di proclamazione del
Presidente  della  giunta  medesima  ed  i relativi contratti a tempo
determinato cessano di avere efficacia.
    7.  I  nuovi  incarichi  sono  formalmente conferiti nei sessanta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  scadenza dei precedenti e, nelle
more,  si  applica  il  disposto  dell'Art.  6  della legge regionale
4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di cui al primo comma e' aumentato
sino a sessanta giorni.
    8.  La previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli
incarichi  dirigenziali  in  essere  alla  data  di proclamazione del
presidente della giunta attualmente in carica.
    9.  All'Art.  8,  comma 2,  primo  periodo, della legge regionale
7 agosto 2002, n. 31:
      le   parole   «o   che   provenga  dai  settori  della  docenza
universitari,  o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello
Stato con esperienza quindicinale, e che sia comunque in possesso dei
requisiti previsti dall'Art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996,
n. 7 per la nomina a direttore generale» sono sostituite dalle parole
«ovvero  che  provenga  dai  settori  della  docenza universitari con
esperienza   quidicennale   o   dai   ruoli   delle   magistrature  o
dell'avvocatura   dello   Stato  ed  abbia  conseguito  la  nomina  a
magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purche' sia
in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 25 della legge regionale
13 maggio 1996, n. 7 per la nomina a direttore generale, ad eccezione
dei cinque anni di anzianita' in qualifica dirigenziale»;
      le  parole  «direttore  generale», ripetute per due volte, sono
sostituite dalle parole «dirigente generale».
    10. Il comma 5 dell'Art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996,
n. 7 e' cosi' sostituito:
    «5.  Per  il  migliore  conseguimento  delle attribuzioni ad essa
istituzionalmente  demandate,  il dirigente dell'avvocatura regionale
valuta  l'opportunita'  della  costituzione in giudizio della Regione
nelle  liti  attive  e passive, previa consultazione con il dirigente
della  struttura  interessata  alla  lite, adottando, con decreto, le
relative  determinazioni  ed  acquisendo la preventiva autorizzazione
della  giunta  regionale solo per la costituzione di parte civile nei
processi  penali  e  per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
L'autorizzazione  della giunta regionale puo' essere attribuita anche
in via generale o per blocchi di materie».
    11. Al comma 5 dell'Art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996,
n.  7  e'  aggiunto il seguente comma: «6. Gli atti dei dirigenti pro
tempore   dell'avvocatura  regionale  che  autorizzano,  a  qualunque
titolo,  la  costituzione  in  giudizio della Regione in procedimenti
pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente».
    12. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, comma 173, lettera f)
della    legge    30 dicembre   2004,   n.   311,   il   dipartimento
dell'assessorato  alla sanita' provvede a verificare trimestralmente,
sia  in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire
dal  primo trimestre dell'anno in corso ed in contraddittorio con gli
organi   di   controllo   delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,
l'andamento   dell'equilibrio  economico-finanziario  delle  medesime
aziende.
    13.  In  sede  di  prima  applicazione la verifica viene attivata
entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    14.  La  certificazione  di  non  coerenza  delle  condizioni  di
equilibrio economico-finanziario comporta:
    a) la decadenza dei direttori generali;
    b) il blocco delle assunzioni;
    c) il blocco dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze
non a carattere sanitario;
    d)   l'attivazione  di  misure  idonee  per  la  riconduzione  in
equilibrio delle gestioni.