(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 18 del
                           29 aprile 2005)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Esclusione   del   computo  di  maggiori  spessori  e  altezze  nelle
                             costruzioni
    1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della
politica   energetica  comunitaria  e  nazionale,  di  promuovere  il
miglioramento  dei  livelli  di  coibentazione  termo-acustica  e  di
comfort  ambientale  nonche'  di  favorire la sicurezza sismica degli
edifici  pubblici e privati, nel territorio della Regione non vengono
computati ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie
coperta complessiva:
      a) i maggiori  spessori delle pareti perimetrali esterne, nella
parte eccedente i 30 centimetri nel caso di nuove costruzioni ed i 50
centimetri  nel  caso  di  recupero  di edifici esistenti, fino ad un
massimo di ulteriori 20 centimetri;
      b) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture,
anche  inclinate,  nella  parte  eccedente  la  misura  media  di  25
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 10 centimetri;
      c) le maggiori   altezze  interne  nette  dei  vani  di  unita'
residenziali,  nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e
di  metri  2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un
massimo di ulteriori 30 centimetri