(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 22/2004
    1.  Dopo  il  comma 1  dell'Art. 4 della legge regionale 5 agosto
2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), e' inserito
il seguente:
    «1 bis. Qualora i locali di cui al comma 1 siano stati dichiarati
di  interesse  storico  o artistico, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la competenza
ad  approvare  il  progetto  degli  interventi  di tutela, restauro e
valorizzazione spetta alla competente Soprintendenza.».
    2.  Il  comma 2  dell'Art.  4 della legge regionale n. 22/2004 e'
sostituito dal seguente:
      «2.   Il   comune,  ricevuta  l'approvazione  della  competente
soprintendenza   nei   casi   previsti   dal   comma 1-bis,  rilascia
l'autorizzazione  agli interventi e ne da' adeguata informazione alle
associazioni interessate.».
    3.  Il  comma 4  dell'Art.  4 della legge regionale n. 22/2004 e'
sostituito dal seguente:
    «4.  Spetta  al comune, d'intesa con la competente Soprintendenza
nei  casi  previsti  dal comma 1 bis, verificare la conformita' degli
interventi  eseguiti  con  quelli  progettati  ed  autorizzati.  Tale
conformita' e' vincolante ai fini della concessione dei contributi.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 29 aprile 2005
                                ILLY