(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 22/2004 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), e' inserito il seguente: «1 bis. Qualora i locali di cui al comma 1 siano stati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la competenza ad approvare il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione spetta alla competente Soprintendenza.». 2. Il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 22/2004 e' sostituito dal seguente: «2. Il comune, ricevuta l'approvazione della competente soprintendenza nei casi previsti dal comma 1-bis, rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne da' adeguata informazione alle associazioni interessate.». 3. Il comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale n. 22/2004 e' sostituito dal seguente: «4. Spetta al comune, d'intesa con la competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, verificare la conformita' degli interventi eseguiti con quelli progettati ed autorizzati. Tale conformita' e' vincolante ai fini della concessione dei contributi.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 29 aprile 2005 ILLY