(Pubblicato nel supplemento n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 26 del 28 giugno 2005) LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; visto l'Art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Cconsiglio provinciale; Visto l'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia); Vista la direttiva del consiglio 1999/31/CE di data 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e seguenti modifiche (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) ed il decreto ministeriale 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica); Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m. (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio); Visto il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e seguenti modifiche; Visto il decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'Art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1); Visto il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, successivamente aggiornato con deliberazione n. 4526 di data 9 maggio 1997; Visto il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - stralcio relativo ai rifiuti urbani, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1974 di data 9 agosto 2002; Visto il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - stralcio relativo ai rifiuti pericolosi, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2593 di data 12 novembre 2004; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1156 di data 1° giugno 2005 recante «Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia) detta le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, della disciplina stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). 2. Nel presente regolamento per «discarica esistente» si intende ciascuna discarica gia' autorizzata alla data del 27 marzo 2003. 3. Con riferimento alle discariche esistenti nonche' alle nuove discariche per rifiuti inerti, il presente regolamento reca inoltre disposizioni anche a carattere derogatorio alla disciplina del decreto legislativo n. 36 del 2003 afferente gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario, dettando la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. 4. Per i fini del comma 3, il presente regolamento tiene conto delle peculiarita' delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale ed assicura i requisiti tecnici e operativi nonche' i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE del consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 5. La disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003 si applica, nel territorio provinciale, in quanto compatibile con le presenti disposizioni regolamentari emanate secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4.