(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino Alto-Adige n. 22 del 31 maggio 2005)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53 e 54, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, in virtu' del quale il Presidente
emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;
    Visto l'Art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7,  modificato  dall'Art.  7,  commi  4  e 7, della legge provinciale
20 marzo 2000, n. 3;
    Vista la vigente normativa statale in materia ed, in particolare,
l'Art.  19  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602, e l'Art. 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46; vista la deliberazione della giunta provinciale n. 475 di data
18 marzo  2005  recante  ad  oggetto:  (approvazione  dello schema di
regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della giunta
provinciale  8 maggio  2000,  n. 7-25/Leg. (Regolamento di disciplina
delle modalita' e dei criteri per la concessione della rateazione dei
crediti della provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'Art. 51-bis
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)»;

                             E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    1.  Al  comma 2,  dell'Art.  2,  del decreto del Presidente della
giunta  provinciale  8 maggio  2000, n. 7-25/Leg. l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente:
    «Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di richiesta del parere, si
considera  acquisito  l'assenso  all'istanza  di  rateazione,  per un
numero  di  rate  pari  alla  media  tra  il  minimo  ed  il  massimo
determinato  ai  sensi  dell'Art.  4,  o,  se  inferiore,  nel numero
richiesto dal debitore, senza ulteriori gravami.»
    2.  Al  comma 4 dell'Art. 2 le parole «ai cinquanta milioni» sono
sostituite dalle parole «a venticinquemila euro».
    3. Il comma 6 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
    «6.  L'importo  delle  singole  rate non puo' essere inferiore ad
euro 52,00.»
    4. Il comma 8 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
    «8.   Nel   caso   in   cui  sia  stata  attivata  da  parte  del
Concessionario la procedura di riscossione coattiva, il debitore deve
presentare  l'istanza al Servizio competente in materia di entrate e,
in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla normativa nazionale, deve
versare,  contestualmente  alla  prima  rata,  gli importi dovuti per
interessi  di mora, spese e compensi del Concessionario eventualmente
maturati sulla cartella di pagamento.»
    5. Il comma 4 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
    «4.   Qualora   il  procedimento  di  rateazione  sia  successivo
all'attivazione  di  una  procedura coattiva, la somma complessiva da
rateizzare e' determinata dall'ammontare della cartella di pagamento,
escluso  l'importo dovuto per interessi di mora, spese e compensi del
concessionario,  che dovra' essere versato alla prima rata. In questi
casi  e' facolta' del Servizio competente in materia di entrate, dopo
l'approvazione  del  provvedimento  di  concessione della rateazione,
comunicare  l'atto al concessionario, ai fini della riscossione delle
rate.»
    6.  Al  comma 2 dell'Art. 4 l'espressione «a lire 500.000.000» e'
sostituita dalla seguente: «ad euro 260.000,00».