(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 22 del 31 maggio 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 e 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in virtu' del quale il Presidente emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale; Visto l'Art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, modificato dall'Art. 7, commi 4 e 7, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3; Vista la vigente normativa statale in materia ed, in particolare, l'Art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'Art. 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; vista la deliberazione della giunta provinciale n. 475 di data 18 marzo 2005 recante ad oggetto: (approvazione dello schema di regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg. (Regolamento di disciplina delle modalita' e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'Art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al comma 2, dell'Art. 2, del decreto del Presidente della giunta provinciale 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg. l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere, si considera acquisito l'assenso all'istanza di rateazione, per un numero di rate pari alla media tra il minimo ed il massimo determinato ai sensi dell'Art. 4, o, se inferiore, nel numero richiesto dal debitore, senza ulteriori gravami.» 2. Al comma 4 dell'Art. 2 le parole «ai cinquanta milioni» sono sostituite dalle parole «a venticinquemila euro». 3. Il comma 6 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente: «6. L'importo delle singole rate non puo' essere inferiore ad euro 52,00.» 4. Il comma 8 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente: «8. Nel caso in cui sia stata attivata da parte del Concessionario la procedura di riscossione coattiva, il debitore deve presentare l'istanza al Servizio competente in materia di entrate e, in conformita' a quanto previsto dalla normativa nazionale, deve versare, contestualmente alla prima rata, gli importi dovuti per interessi di mora, spese e compensi del Concessionario eventualmente maturati sulla cartella di pagamento.» 5. Il comma 4 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora il procedimento di rateazione sia successivo all'attivazione di una procedura coattiva, la somma complessiva da rateizzare e' determinata dall'ammontare della cartella di pagamento, escluso l'importo dovuto per interessi di mora, spese e compensi del concessionario, che dovra' essere versato alla prima rata. In questi casi e' facolta' del Servizio competente in materia di entrate, dopo l'approvazione del provvedimento di concessione della rateazione, comunicare l'atto al concessionario, ai fini della riscossione delle rate.» 6. Al comma 2 dell'Art. 4 l'espressione «a lire 500.000.000» e' sostituita dalla seguente: «ad euro 260.000,00».