(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.
                        27 del 5 luglio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
    1.  La  presente  legge  detta le modalita' per l'acquisizione in
economia   di   beni  e  di  servizi  da  parte  dell'amministrazione
regionale.
    2.  Gli  enti  locali possono applicare la presente legge oppure,
nell'ambito  della  propria  autonomia organizzativa e regolamentare,
individuare,  con  regolamento,  i casi e le modalita' procedurali di
acquisizione  in  economia  di  beni  e  di servizi, nel rispetto dei
principi  di cui alla presente legge e dei limiti di importo indicati
dall'Art. 2, comma 2.
    3.  Gli  enti  pubblici  non  economici  dipendenti dalla Regione
applicano  la  presente  legge  oppure individuano, nell'ambito della
loro  autonomia  organizzativa,  in relazione alle proprie specifiche
esigenze,  i  casi  e  le  modalita'  procedurali  di acquisizione in
economia  di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla
presente legge e dei limiti di importo indicati dall'Art. 2, comma 2.