(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 27 del 5 luglio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente legge detta le modalita' per l'acquisizione in economia di beni e di servizi da parte dell'amministrazione regionale. 2. Gli enti locali possono applicare la presente legge oppure, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, individuare, con regolamento, i casi e le modalita' procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di importo indicati dall'Art. 2, comma 2. 3. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione applicano la presente legge oppure individuano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, in relazione alle proprie specifiche esigenze, i casi e le modalita' procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di importo indicati dall'Art. 2, comma 2.