(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                        R e c e p i m e n t o
    1.  All'elezione  del  Presidente  della  Regione e del consiglio
regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
    2.  Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
17 febbraio  1968,  n.  108  (Norme  per  la  elezione  dei  consigli
regionali  delle  regioni  a  statuto normale) e la legge 23 febbraio
1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.
    3.  Si  applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente
legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.