(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. R e c e p i m e n t o 1. All'elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge. 2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni. 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.