(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo del 29 giugno 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1. 1. Il consiglio, la giunta ed il presidente delle comunita' montane, costituite ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 11 e segunti modifiche e integrazioni, il cui perimetro territoriale non sia stato cambiato rispetto a quello indicato nella tabella «B» allegata alla legge medesima, rinnovati a seguito delle ultime elezioni in via ordinaria, sono da ritenersi in carica fino alla successiva, salvo diversa disposizione contenuta negli statuti.