(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della
                 Regione Abruzzo del 29 giugno 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                           P r o m u l g a

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  Il  consiglio,  la  giunta  ed  il presidente delle comunita'
montane,  costituite  ai  sensi  dell'Art.  5  della  legge regionale
5 agosto  2003,  n.  11  e  segunti  modifiche e integrazioni, il cui
perimetro  territoriale  non  sia  stato  cambiato  rispetto a quello
indicato  nella tabella «B» allegata alla legge medesima, rinnovati a
seguito  delle ultime elezioni in via ordinaria, sono da ritenersi in
carica  fino  alla  successiva,  salvo diversa disposizione contenuta
negli statuti.