(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del
                           7 luglio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                Abrogazione di disposizioni regionali

    1.  A  seguito  della  cessazione  delle  funzioni  del  comitato
regionale   di  controllo  sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
regionali:
      a) legge   regionale  26 giugno  1973,  n.  14  (Determinazione
dell'indennita'  di  presenza  e del rimborso spese ai componenti del
comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate);
      b) legge  regionale  27 maggio  1980,  n.  62 (Rideterminazione
dell'indennita'  di  presenza  e del rimborso spese ai componenti del
comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate);
      c) legge  regionale  16 agosto  1984,  n. 39 (Norme concernenti
l'esercizio  del  controllo  regionale  sugli  atti degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di
carattere pubblico);
      d) legge   regionale   28 aprile  1988,  n.  23  (Modifiche  ed
integrazioni  alle  leggi  regionali 26 giugno 1973, n. 14, 12 agosto
1976,  n.  42  e  27 maggio  1980,  n.  62 «Disciplina dei gettoni ed
indennita' per i componenti gli Organi di controllo»;
      e) legge  regionale  2 maggio  1989  n. 26 (Modifica alla legge
regionale  16 agosto  1984,  n. 39 «Norme concernenti l'esercizio del
controllo  regionale  sugli  Atti degli Istituti di Ricovero e cura a
carattere   scientifico   con  personalita'  giuridica  di  carattere
pubblico»);
      f)  legge  regionale  22 luglio  1992,  n.  37 (Disposizioni in
merito all'organo regionale di controllo);
      g) legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il
funzionamento del comitato regionale di controllo);
      h) legge  regionale  23 marzo  1995,  n.  42  (legge  regionale
22 settembre  1994,  n.  40:»  Nuove  norme  per il funzionamento del
comitato    regionale    di   controllo»:   sospensione   di   alcune
disposizioni);
      i) legge  regionale  5 agosto  1996,  n. 55 (Modificazioni alla
legge  regionale  22 settembre  1994,  n.  40  «Nuove  norme  per  il
funzionamento del comitato regionale di controllo»;
      l)  i  commi 4,  5  e  6  dell'Art.  5  della  legge  regionale
20 gennaio  1997,  n.  13  (Delimitazione  degli  ambiti territoriali
ottimali   per  l'organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  e
disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali
ai  sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed
integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in
materia di risorse idriche).