(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Abrogazione di disposizioni regionali 1. A seguito della cessazione delle funzioni del comitato regionale di controllo sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) legge regionale 26 giugno 1973, n. 14 (Determinazione dell'indennita' di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate); b) legge regionale 27 maggio 1980, n. 62 (Rideterminazione dell'indennita' di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate); c) legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di carattere pubblico); d) legge regionale 28 aprile 1988, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 giugno 1973, n. 14, 12 agosto 1976, n. 42 e 27 maggio 1980, n. 62 «Disciplina dei gettoni ed indennita' per i componenti gli Organi di controllo»; e) legge regionale 2 maggio 1989 n. 26 (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 «Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di carattere pubblico»); f) legge regionale 22 luglio 1992, n. 37 (Disposizioni in merito all'organo regionale di controllo); g) legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo); h) legge regionale 23 marzo 1995, n. 42 (legge regionale 22 settembre 1994, n. 40:» Nuove norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo»: sospensione di alcune disposizioni); i) legge regionale 5 agosto 1996, n. 55 (Modificazioni alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 «Nuove norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo»; l) i commi 4, 5 e 6 dell'Art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).