(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 105 del 27 luglio 2005) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 1. Nella legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti. 2. Nell'Art. 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attivita' e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse deroghe dalla giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione e idoneita' strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.». 3. Nell'Art. 10 sono abrogati: a) il comma 3; b) la lettera a) del comma 5; c) il comma 6. 4. Nell'Art. 11, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Tali termini possono essere differenziati in relazione alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare. di norma, il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.». 5. Nell' Art. 12 sono abrogati: a) la lettera b) del comma 4; b) il comma 5. 6. Nell'Art. 14 e' abrogato il comma 5. 7. Nell'Art. 15, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «o non iscritte nel calendario fieritico regionale». 8. Nell'Art. 16, comma, e' abrogata la lettera b).