(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       105 del 27 luglio 2005)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                  IL PRESIDENTE DELLA DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Adeguamenti  a  indicazioni  comunitarie  della  legge  regionale  25
                        febbraio 2000, n. 12

    1. Nella legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del
sistema  fieristico regionale) sono apportate le modificazioni di cui
ai commi seguenti.
    2. Nell'Art. 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    «5.  Le  manifestazioni  fieristiche  internazionali  e nazionali
devono   disporre   di   un'organizzazione   adeguata   all'esercizio
dell'attivita'  e  svolgersi  in  quartieri  fieristici  dotati degli
idonei  requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono
essere  concesse  deroghe  dalla  giunta  regionale in relazione alle
specifiche  caratteristiche  della  manifestazione  fieristica o alla
accertata  qualificazione e idoneita' strutturale, infrastrutturale e
funzionale della sede espositiva proposta.».
    3. Nell'Art. 10 sono abrogati:
      a) il comma 3;
      b) la lettera a) del comma 5;
      c) il comma 6.
    4.  Nell'Art.  11,  comma 1,  sono  soppresse le seguenti parole:
«Tali   termini   possono  essere  differenziati  in  relazione  alla
qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare. di
norma,  il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono
le manifestazioni stesse.».
    5. Nell' Art. 12 sono abrogati:
      a) la lettera b) del comma 4;
      b) il comma 5.
    6. Nell'Art. 14 e' abrogato il comma 5.
    7.  Nell'Art.  15, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «o
non iscritte nel calendario fieritico regionale».
    8. Nell'Art. 16, comma, e' abrogata la lettera b).