(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Vista   la   legge   regionale  22 aprile  2004,  n.  13  recante
«Interventi in materia di professioni»;
    Visto,  in  particolare,  l'Art. 5 di detta legge regionale, come
modificato  ed integrato dall'Art. 30, comma 2, della legge regionale
4 giugno  2004,  n.  18,  il  quale  dispone  in  ordine  al comitato
regionale delle professioni non ordinistiche;
    Visto  il proprio decreto n. 0370/Pres. dell'11 novembre 2004 con
il  quale e' stato approvato il «Regolamento concernente le modalita'
ed  i  criteri  relativi  alla  designazione dei rappresentanti delle
singole  professioni  non  ordinistiche in seno al comitato regionale
delle associazioni delle professioni non ordinistiche di cui all'Art.
5  della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia
di  professioni)  come  sostituito dall'Art. 30, comma 2, della legge
regionale 4 giugno 2004, n. 18»;
    Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al
predetto  regolamento  tese a rendere operativo, a breve, il comitato
delle  professioni non ordinistiche ed a garantire, in modo puntuale,
la  corretta  rappresentativita', in seno al comitato medesimo, delle
professioni  presenti  nel registro regionale di cui all'Art. 4 della
legge regionale n. 13/2004;
    Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta
del  9 giugno  2005,  ha  espresso  unanime  parere  favorevole  alle
modificazioni   ed   integrazioni   apportate  al  regolamento  sopra
richiamato;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1433 del
17 giugno 2005;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le  modifiche  al  «Regolamento  concernente  le
modalita'  ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti
delle  singole  professioni  non  ordinistiche  in  seno  al comitato
regionale  delle  associazioni  delle professioni non ordinistiche di
cui   all'Art.   5  della  legge  regionale  22 aprile  2004,  n.  13
(Interventi  in materia di professioni) come sostituito dall'Art. 30,
comma 2,  della  legge regionale 4 giugno 2004, n. 18», approvato con
decreto  del  Presidente della Regione n. 0370/Pres. dell'11 novembre
2004,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 29 giugno 2005
                                ILLY