(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31del 2 agosto 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1919 del 30 maggio 2005 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo il comma 5 dell'Art. 5 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' inserito il seguente comma 5-bis: «5-bis. Non e' ammesso l'accesso del pubblico alla parte orale dell'esame finalizzata alla verifica dell'idoneita' personale.». 2. Il comma 6 dell'Art. 5 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito: «6. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, le prove d'esame si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.».