(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
      della Regione Trentino-Alto Adige n. 31del 2 agosto 2005)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 1919 del
30 maggio 2005
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  il comma 5 dell'Art. 5 del decreto del Presidente della
provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' inserito il seguente comma 5-bis:
    «5-bis.  Non  e'  ammesso l'accesso del pubblico alla parte orale
dell'esame finalizzata alla verifica dell'idoneita' personale.».
    2.  Il  comma 6  dell'Art.  5  del  decreto  del Presidente della
provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito:
    «6.  Per  quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3,
4,  5 e 5-bis, le prove d'esame si svolgono nel rispetto dei principi
di  cui  alla  legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche.».