(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2005) IL PRESIDENTE Premesso che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 l'amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di situazioni di pericolo che per loro natura o per estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie; Precisato che la predetta funzione di coordinamento spetta al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile; Atteso che al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato spetta altresi' assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell'attivita' degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella Regione; Evidenziato che ai sensi dell'Art. 33 della legge regionale n. 64/1986 e' costituito il fondo regionale per la protezione civile con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, come disciplinato dall'Art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; Dato atto che ai sensi dell'Art. 33, terzo comma il suddetto fondo e' amministrato dal Presidente della Regione o dall'assessore dallo stesso delegato; Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, recante «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia»; Atteso che l'Art. 1 della citata legge regionale introduce modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64; Precisato, in particolare, che ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della citata legge n. 15/2004 e' inserito, dopo il terzo comma dell'Art. 33 della legge regionale n. 64/1986, il comma 3-bis che, nell'ambito dell'amministrazione del fondo regionale per la protezione civile, autorizza il Presidente della Regione o l'assessore dallo stesso delegato a gestire parte del fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze dei sistema regionale integrato di protezione civile; Sottolineato che il medesimo citato Art. 1, comma 3 della legge regionale n. 15/2004 stabilisce di dare attuazione alle disposizioni in argomento mediante apposito regolamento, con il quale sono definiti i limiti d'importo e le modalita' di esecuzione delle spese per le forniture ed i servizi in economia; Ravvisata la necessita' di provvedere all'approvazione del predetto regolamento allegato al presente atto quale parte integrante, recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, Art. 33. Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 giugno 2005, n. 1363; Decreta: E' approvato il regolamento recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, Art. 33. Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 giugno 2005 ILLY