(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 31 del 3 agosto 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 25/2004
    1.  L'Art.  4  della  legge  regionale  25  ottobre  2004,  n. 25
(Interventi  a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  4.  (Consulta regionale della sicurezza stradale). - 1. Al
fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e
promuovere  la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali
interessate alle problematiche della sicurezza stradale, e' istituita
la consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata
consulta.
    2.   La   consulta   e'  organo  consultivo  dell'amministrazione
regionale.  Essa  elabora  gli  elementi conoscitivi e interpretativi
disponibili,  con  specifico  riguardo  a quelli forniti ed elaborati
dall'osservatorio  sulla  sicurezza  stradale  di  cui  all'Art. 5, a
supporto  del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le
rappresentanze  interessate  alla  sicurezza  stradale e formula alla
giunta  regionale  proposte  operative ai fini della pianificazione e
programmazione regionale.
    3.  La  consulta  e'  costituita con decreto del Presidente della
Regione  previa  deliberazione  della  giunta  regionale, su proposta
dell'assessore  competente.  Essa  dura  in carica tre anni e ha sede
presso  la direzione centrale competente in materia di pianificazione
territoriale, mobilita' e infrastrutture di trasporto.
    4. La consulta e' composta da:
      a) l'assessore    regionale    competente    in    materia   di
pianificazione territoriale, mobilita' e infrastrutture di trasporto,
che la presiede;
      b) il  direttore centrale della direzione competente in materia
di   pianificazione   territoriale,  mobilita'  e  infrastrutture  di
trasporto, con funzioni di vicepresidente;
      c) il  direttore centrale della direzione competente in materia
di salute e protezione sociale o suo delegato;
      d) il  direttore centrale della direzione competente in materia
di istruzione, cultura e sport o su delegato;
      e) il   responsabile   della   struttura  competente  dell'ANAS
compartimento del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;
      f) due   assessori   ai  trasporti  delle  province,  designati
dall'unione delle province del Friuli-Venezia Giulia;
      g) un  assessore  comunale  competente  in  materia,  designato
dall'Associazione  nazionale  comuni italiani - Friuli-Venezia Giulia
(ANCI);
      h) un   rappresentante  delle  Polizie  municipali  dei  comuni
regionali designato dall'assemblea delle autonomie locali;
      i) un    rappresentante    dell'Automobile    club   italia   -
Friuli-Venezia Giulia (ACI);
      j) due  rappresentanti  delle organizzazioni di categoria delle
autoscuole maggiormente   rappresentative  tra  quelle  operanti  sul
territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;
      k) un  rappresentante della Federazione motociclistica italiana
- comitato regionale Friuli-Venezia Giulia.
    5.  Le  designazioni  di  cui al comma 4 devono essere comunicate
entro   trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
termine,  provvede  il  Presidente  della  Regione,  su  conforme  de
berazione della giunta regionale.
    6.  Alle  sedute della consulta possono essere invitati, con voto
consultivo,  funzionari  dell'amministrazione regionale, nonche', per
la   trattazione   di  particolari  problemi,  docenti  universitari,
tecnici,  esperti  del  settore  e le rappresentanze interessate alla
sicurezza  stradale.  Possono  essere,  altresi',  invitati, con voto
consultivo,  rappresentanti  del  Comando  Regione  Carabinieri,  del
compartimento  polizia  strade  del  Friuli-Venezia  Giulia  e  della
direzione regionale dei Vigili del Fuoco.
    7. Le rappresentanze di cui al comma 6 possono chiedere di essere
sentite   dalla   consulta,  qualora  ritengano  di  dover  esprimere
questioni rilevanti sul tema.
    8.  Il  presidente  convoca  la  consulta di norma ogni sei mesi,
ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
    9.  Le  sedute  della  consulta sono valide con la presenza della
maggioranza  dei  componenti.  Le deliberazioni sono approvate con il
voto  favorevole  della  maggioranza dei presenti; in caso di parita'
prevale il voto del presidente.
    10.  Le  funzioni  di segretario della consulta sono svolte da un
dipendente   della   direzione  centrale  competente  in  materia  di
pianificazione territoriale, mobilita' e infrastrutture di trasporto,
nominato dal direttore centrale.».
    2.  Gli  eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 4
della  legge regionale n. 25/2004, come sostituito dal comma 1, fanno
carico all'unita' previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2005-2007  e  del  biloancio per l'anno anno 2005, con riferimento al
capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.