(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2005) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, la quale stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attivita' venatoria; Visto l'Art. 9, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva che consente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita' in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; Vista la legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio) che disciplina l'attivita' di cattura, detenzione e cessione senza fini di lucro di uccelli appartenenti alle specie indicate all'Art. 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) da utilizzare come richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamenti e la cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico; Visti in particolare l'Art. 3, comma 3, e l'Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 29/1993 che rinviano al regolamento di esecuzione della medesima legge la disciplina dei seguenti aspetti: a) svolgimento dei corsi e dell'esame per conseguire l'idoneita' all esercizio dell'attivita' di cattura degli uccelli; b) mezzi di cattura consentiti e modalita' di gestione degli impianti che devono nel loro complesso assicurare il carattere selettivo dell'attivita' di cattura; c) criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale; d) controlli sull'attivita' di cattura; e) modalita' per la cessione degli esemplari catturati ai cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamenti; Visto il «Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/1993» approvato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2001, n. 0440/Pres., oggetto di impugnativa avanti al tribunale amministrativo regionale con l'esito di ripetute sospensioni dell'attivita' di cattura in esame; Rilevato che si rendono necessarie delle modifiche formali e sostanziali al regolamento di che trattasi, finalizzate alla soluzione degli aspetti problematici emersi in fase di applicazione, tali da richiedere la sostituzione del predetto testo normativo con un nuovo regolamento; Ritenuto di predisporre il testo del nuovo regolamento di esecuzione previsto dalla legge regionale n. 29/1993 avendo particolare riguardo: agli indirizzi sull'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE contenuti nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» pubblicata dalla Commissione europea nell'agosto 2004; alle circolari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e in particolare alla «Traccia per la stesura del regolamento regionale per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli ai fini di richiamo», di cui alla circolare 2359/T-A62 del 15 aprile1998; alle consultazioni con gli organi tecnico-scientifici di riferimento (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e con i rappresentanti di organismi incaricati della vigilanza nonche' con i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale e venatorie e del mondo dei tenditori; Visto il testo del regolamento e degli allegati al medesimo predisposto dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali, e montagna; Visto il parere favorevole, con osservazioni, del comitato faunistico-venatorio regionale espresso nella seduta dell' 8 febbraio 2005; Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal comitato faunistico-venatorio regionale compatibilmente con gli indirizzi forniti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; Visto il parere favorevole, con proposte di modificazioni, espresso dall'assemblea delle autonomie locali nella seduta del 27 maggio 2005; Ritenute non accoglibili sotto il profilo tecnico le modificazioni proposte dall'assemblea delle autonomie locali; Visto il parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica espresso con nota prot. n. 3954/T-A63 del 7 giugno 2005; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2005, n. 1528; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 12 luglio 2005 ILLY