(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 31 del 3 agosto 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente  la  conservazione  degli uccelli selvatici presenti allo
stato  naturale  in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, la
quale  stabilisce  una  serie  di  principi  ecologici  e di obblighi
giuridici applicabili all'attivita' venatoria;
    Visto l'Art. 9, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva
che  consente  la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati  uccelli  in  piccole quantita' in condizioni rigidamente
controllate e in modo selettivo;
    Vista  la  legge  regionale  1 giugno  1993,  n.  29  (Disciplina
dell'aucupio)  che  disciplina  l'attivita'  di cattura, detenzione e
cessione  senza  fini  di  lucro  di uccelli appartenenti alle specie
indicate  all'Art.  4,  comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo  venatorio) da utilizzare come richiami vivi per l'esercizio
venatorio da appostamenti e la cattura temporanea per l'inanellamento
a scopo scientifico;
    Visti  in  particolare  l'Art.  3,  comma 3, e l'Art. 4, comma 1,
della  legge  regionale  n.  29/1993  che  rinviano al regolamento di
esecuzione della medesima legge la disciplina dei seguenti aspetti:
      a) svolgimento   dei   corsi   e   dell'esame   per  conseguire
l'idoneita' all esercizio dell'attivita' di cattura degli uccelli;
      b) mezzi  di  cattura  consentiti e modalita' di gestione degli
impianti  che  devono  nel  loro  complesso  assicurare  il carattere
selettivo dell'attivita' di cattura;
      c) criteri  per  la  determinazione  del  numero  di  esemplari
catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
      d) controlli sull'attivita' di cattura;
      e) modalita'  per  la  cessione  degli  esemplari  catturati ai
cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamenti;
    Visto  il  «Regolamento  di  esecuzione  della legge regionale n.
29/1993»   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Regione
20 novembre  2001,  n.  0440/Pres.,  oggetto di impugnativa avanti al
tribunale   amministrativo   regionale   con   l'esito   di  ripetute
sospensioni dell'attivita' di cattura in esame;
    Rilevato  che  si  rendono  necessarie  delle modifiche formali e
sostanziali   al   regolamento  di  che  trattasi,  finalizzate  alla
soluzione  degli aspetti problematici emersi in fase di applicazione,
tali  da  richiedere la sostituzione del predetto testo normativo con
un nuovo regolamento;
    Ritenuto  di  predisporre  il  testo  del  nuovo  regolamento  di
esecuzione   previsto   dalla   legge  regionale  n.  29/1993  avendo
particolare riguardo:
      agli  indirizzi  sull'applicazione  delle  disposizioni  di cui
all'Art.  9,  paragrafo  1,  lettera c),  della  direttiva 79/409/CEE
contenuti nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della
direttiva  79/409/CEE  sulla  conservazione  degli uccelli selvatici»
pubblicata dalla Commissione europea nell'agosto 2004;
      alle circolari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e
in particolare alla «Traccia per la stesura del regolamento regionale
per  il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli ai fini di
richiamo», di cui alla circolare 2359/T-A62 del 15 aprile1998;
      alle   consultazioni  con  gli  organi  tecnico-scientifici  di
riferimento  (Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica) e con i
rappresentanti  di organismi incaricati della vigilanza nonche' con i
rappresentanti   delle   associazioni   di  protezione  ambientale  e
venatorie e del mondo dei tenditori;
    Visto  il  testo  del  regolamento  e  degli allegati al medesimo
predisposto  dalla  direzione  centrale  risorse  agricole, naturali,
forestali, e montagna;
    Visto  il  parere  favorevole,  con  osservazioni,  del  comitato
faunistico-venatorio regionale espresso nella seduta dell' 8 febbraio
2005;
    Ritenuto  di  accogliere  le  osservazioni formulate dal comitato
faunistico-venatorio  regionale  compatibilmente  con  gli  indirizzi
forniti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
    Visto  il  parere  favorevole,  con  proposte  di  modificazioni,
espresso  dall'assemblea  delle  autonomie  locali  nella  seduta del
27 maggio 2005;
    Ritenute   non   accoglibili   sotto   il   profilo   tecnico  le
modificazioni proposte dall'assemblea delle autonomie locali;
    Visto  il  parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica espresso con nota prot. n. 3954/T-A63 del 7 giugno 2005;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2005,
n. 1528;
                              Decreta:

    1.  E'  approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione  della  legge
regionale 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio)», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 12 luglio 2005
                                ILLY