(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2005) IL PRESIDENTE Visto il decreto del presidente della giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres., n. 181 della serie dei decreti concernente «Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia»; Visto in particolare l'Art. 18 del regolamento succitato che prevede che i pescatori dilettanti con licenza di categoria «A» possono esercitare la pesca con bilancia fissa anche, fra gli altri, nel fiume Tiel, dalla confluenza con il canale Cucchini sino a 150 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado; Atteso che il terzo comma dell'Art. 18 prevede inoltre che la distanza tra le bilance fisse, misurata dal centro della rete, non deve essere inferiore a metri 400, salvo per gli impianti esistenti nelle sopra citate acque alla data di entrata in vigore della legge, i quali potranno permanere anche a distanza inferiore; Rilevato che sul fiume Tiel e' situata una bilancia fissa gestita da pescatori dilettanti in possesso di licenza di pesca di categoria «A» a una distanza di circa 550 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado; Considerato che attualmente a detti pescatori e' interdetto l'esercizio della pesca in quanto l'attrezzatura e' situata oltre il limite dei 150 metri fissato per i pescatori dilettanti dal comma 1, lettera d) dell'Art. 18 della citata normativa; Preso atto che a monte e a valle della bilancia succitata a distanza superiore a 400 metri sono situate altre due bilance gia' autorizzate ai fini idraulici; Considerato che il sopralluogo effettuato da personale della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, congiuntamente con quello dell'ente tutela pesca. in data 20 dicembre 2004 lungo il fiume Tiel dalla sua confluenza con il canale Cucchini sino a 600 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado ha evidenziato l'insussistenza di alcuna motivazione di natura biologica, tecnica o di altra natura affinche' sia mantenuto un limite nell'esercizio della pesca con bilancia sino a 150 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado; Valutato che la pesca con detta bilancia, esercitata da pescatori dilettanti, non provocherebbe danno alla fauna ittica presente, ancorche' esercitata contemporaneamente ad altra bilancia situata 400 metri a valle, all'interno del limite fissato dal comma 1, lettera d) dell'Art. 18 della citata normativa; Preso atto: del parere prot. n. 10112 del 22 dicembre 2004 con il quale il presidente dell'ente tutela pesca rappresenta che non ostano ragioni tecniche per la modifica del regolamento nella parte riguardante la pesca con bilancia fissa sul fiume Tiel; del parere prot. n. 38314 del 13 aprile 2005 con il quale l'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Trieste e Gorizia comunica che la distanza minima prevista tra impianti di pesca a bilancia fissa non interessano terreni sottoposti a tutele ai sensi delle norme sul vincolo idrogeologico ne' di altre norme forestali; del parere prot. n. 45702 del 28 aprile 2005 con il quale la provincia di Gorizia - Direzione territorio e ambiente comunica che nulla osta ad una modifica della norma in argomento; del parere prot. n. 56668 del 31 maggio 2005 con il quale la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici esprime parere favorevole alla modifica dell'Art. 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2005, n. 1529; Decreta: 1. La lettera d) del comma 1 dell'Art. 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. e' sostituita dalla seguente: «d) nel fiume Tiel, dalla confluenza con il canale Cucchini sino a 600 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado;». 2. Sono fatte salve le altre disposizioni contenute nel regolamento medesimo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la disposizione di cui al comma 1 quale modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 12 luglio 2005 ILLY