(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 77 del
                           16 agosto 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifica all'Art. 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina
                       del settore fieristico»
    1.  L'Art. 3 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 e' cosi'
sostituito:
    «Art.  3.  (Manifestazioni  non  rientranti nella tipologia delle
manifestazioni fieristiche). - 1. Non rientrano nella categoria delle
manifestazioni fieristiche:
      a) le esposizioni universali;
      b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
      c)  le  iniziative volte alla vendita di beni e servizi espost,
presso i locali di produzione,
      d)  l'attivita'  di  esposizione  e  di  vendita  di  opere  di
interesse  artistico  e culturale, in quanto disciplinare dalle leggi
di settore;
      e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o
di beni culturali;
      f)   le   esposizioni,  a  scopo  promozionale  o  di  vendita,
realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
      g) le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla
normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in
aree pubbliche;
      h)  le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste
e   le  sagre  paesane,  comprese  quelle  collegate  a  celebrazioni
devozionali o di culto;
      i)  le  mostre  collegate  al collezionismo qualora non abbiano
finalita' di vendita o di mercato.».