(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 77 del 16 agosto 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'Art. 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico» 1. L'Art. 3 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 e' cosi' sostituito: «Art. 3. (Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche). - 1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche: a) le esposizioni universali; b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms; c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi espost, presso i locali di produzione, d) l'attivita' di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinare dalle leggi di settore; e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali; f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali; g) le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche; h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto; i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalita' di vendita o di mercato.».