(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 77 del 16 agosto 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disciplina del regime di deroga previsto dall'Art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE 1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'Art. 9, comma 1, lettere a) e e) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 3 e 4, e nell'Art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», nonche' nell'Art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali stilla partecipazione dell'italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e nell'Art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformita' alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'Art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE»; con la presente legge. 2. La compatibilita' dei prelievi in deroga e' verificata annualmente, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, che informa la competente commissione consiliare, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INES) ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.