(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 77
del 16 agosto 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Disciplina  del regime di deroga previsto dall'Art. 9 della direttiva
                            n. 79/409/CEE
    1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui
all'Art.  9,  comma 1,  lettere a) e e) della direttiva n. 79/409/CEE
concernente  la  conservazione  degli  uccelli selvatici, da attuarsi
nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1,
commi 3  e  4,  e  nell'Art.  9  della legge 11 febbraio 1992, n. 157
«Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo  venatorio»,  nonche'  nell'Art.  16  della legge 4 febbraio
2005,  n.  11  «Norme  generali  stilla partecipazione dell'italia al
processo   normativo   dell'Unione   europea  e  sulle  procedure  di
esecuzione degli obblighi comunitari» e nell'Art. 9 della convenzione
di  Berna  del  19 settembre  1979, resa esecutiva con legge 5 agosto
1981,  n. 503 «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in
Europa»,  vengono  attuati  nella  Regione del Veneto, in conformita'
alla   legge   3 ottobre   2002,  n.  221  «Integrazioni  alla  legge
11 febbraio  1992,  n.  157,  in  materia  di  protezione della fauna
selvatica  e  di  prelievo venatorio, in attuazione dell'Art. 9 della
direttiva comunitaria n. 79/409/CEE»; con la presente legge.
    2.  La  compatibilita'  dei  prelievi  in  deroga  e'  verificata
annualmente,   prima  dell'inizio  della  stagione  venatoria,  dalla
competente struttura regionale, che informa la competente commissione
consiliare,  sentito  l'istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica
(INES)  ovvero,  se  istituito,  l'Istituto faunistico riconosciuto a
livello regionale.