(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 16 agosto 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, nel rispetto dello Statuto speciale e conformemente ai principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, individua gli strumenti e i percorsi per garantire agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado la formazione culturale e l'apprendimento secondo criteri e con obiettivi che mirano alla crescita culturale e psicologica delle giovani generazioni di cui debbono essere favoriti le conoscenze, le competenze, l'autonomia ed il senso di responsabilita'. 2. La Regione e le istituzioni scolastiche assicurano l'effettiva fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto-dovere all'istruzione ed operano per il loro progressivo innalzamento, anche in relazione alle specificita', alle tradizioni e ai valori culturali e linguistici propri della Valle d'Aosta e all'originalita' espressa dal modello scolastico valdostano. 3. Ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la scuola valdostana agevola ed assicura la tutela attiva e la valorizzazione delle specificita' culturali e linguistiche presenti nella realta' regionale, in quanto componenti integranti dei piu' rilevanti movimenti culturali e di pensiero operanti sul continente europeo. 4. Il carattere bilingue della scuola valdostana costituisce la garanzia per lo sviluppo di una educazione plurilingue, aperta alla cittadinanza europea e finalizzata anche al rispetto delle diversita' culturali e linguistiche. 5. La Regione, nell'ambito della propria competenza, promuove la conoscenza della lingua e della cultura franco-provenzale. 6. Ai sensi dell'Art. 40-bis della legge cost. n. 4/1948, introdotto dall'Art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, l'insegnamento della lingua tedesca e' assicurato nelle istituzioni scolastiche dei comuni della valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, in coerenza con le necessita' locali. 7. Le scuole paritarie assicurano il perseguimento delle finalita' della presente legge.