(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       33 del 16 agosto 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                    LA PRESIDENTE DELLA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  presente  legge,  nel  rispetto  dello Statuto speciale e
conformemente   ai   principi   costituzionali   e   dell'ordinamento
dell'Unione  europea,  individua  gli  strumenti  e  i  percorsi  per
garantire  agli  alunni  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola
primaria  e  di  quella  secondaria  di  primo  grado  la  formazione
culturale  e  l'apprendimento  secondo  criteri  e  con obiettivi che
mirano   alla   crescita   culturale   e  psicologica  delle  giovani
generazioni   di  cui  debbono  essere  favoriti  le  conoscenze,  le
competenze, l'autonomia ed il senso di responsabilita'.
    2. La Regione e le istituzioni scolastiche assicurano l'effettiva
fruizione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  inerenti  al
diritto-dovere  all'istruzione  ed  operano  per  il loro progressivo
innalzamento, anche in relazione alle specificita', alle tradizioni e
ai  valori  culturali  e  linguistici  propri  della  Valle d'Aosta e
all'originalita' espressa dal modello scolastico valdostano.
    3.  Ai  sensi  degli  articoli 39 e 40 della legge costituzionale
26 febbraio  1948,  n.  4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la
scuola   valdostana  agevola  ed  assicura  la  tutela  attiva  e  la
valorizzazione  delle  specificita' culturali e linguistiche presenti
nella  realta'  regionale,  in  quanto componenti integranti dei piu'
rilevanti  movimenti  culturali e di pensiero operanti sul continente
europeo.
    4.  Il  carattere bilingue della scuola valdostana costituisce la
garanzia  per  lo sviluppo di una educazione plurilingue, aperta alla
cittadinanza europea e finalizzata anche al rispetto delle diversita'
culturali e linguistiche.
    5.  La Regione, nell'ambito della propria competenza, promuove la
conoscenza della lingua e della cultura franco-provenzale.
    6.  Ai  sensi  dell'Art.  40-bis  della  legge  cost.  n. 4/1948,
introdotto  dall'Art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993,
n.  2,  l'insegnamento  della  lingua  tedesca  e'  assicurato  nelle
istituzioni  scolastiche  dei  comuni della valle del Lys individuati
dalla  legge  regionale  19 agosto  1998,  n.  47 (Salvaguardia delle
caratteristiche   e   tradizioni   linguistiche   e  culturali  delle
popolazioni  walser della valle del Lys), come modificata dalla legge
regionale  20 gennaio  2005,  n.  1,  in  coerenza  con le necessita'
locali.
    7.   Le   scuole  paritarie  assicurano  il  perseguimento  delle
finalita' della presente legge.