(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 28 del 12 luglio 2005)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  della  legge  provinciale  23 aprile  1992, n. 10, recante
«Riordinamento  della struttura dirigenziale della provincia Autonoma
                            di Bolzano».

    1.  La lettera h) del comma 4 dell'Art. 2 della legge provinciale
23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
    «h)  la  concessione  di  contributi,  sovvenzioni  e provvidenze
simili».
    2. Il comma 5 dell'Art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992,
n. 10, e' cosi sostituito:
    «5. Fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la
componente di giunta competente per materia provvede alla stipula dei
contratti autorizzati dalla giunta provinciale».
    3.  La  rubrica e il comma 1 dell'Art. 23 della legge provinciale
23 aprile 1992, n. 10, sono cosi' sostitulti:
    «Art.  23  (Trattamento  giuridico  dei  dirigenti  nominati  per
chiamata).   -  1.  Il  personale  dirigente  nominato  per  chiamata
dall'esterno  al  sensi dell'Art. 14, comma 2, con almeno sei anni di
servizio   dirigenziale  presso  l'amministrazione  provinciale,  con
deliberazione  della  Giunta  provinciale, puo' essere iscritto nella
sezione  A  dell'albo  degli/delle aspiranti dirigenti, purche' abbia
svolto  con  particolare  successo  i  compiti dirigenziali affidati.
L'iscrizione  comporta  la  costituzione  di  un rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato  e  l'inquadramento  nella  qualifica funzionale
corrispondente   al   titolo   di  studio  richiesto  per  l'incarico
dirigenziale ricoperto».