(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 12 luglio 2005) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante «Riordinamento della struttura dirigenziale della provincia Autonoma di Bolzano». 1. La lettera h) del comma 4 dell'Art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «h) la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili». 2. Il comma 5 dell'Art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e' cosi sostituito: «5. Fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di giunta competente per materia provvede alla stipula dei contratti autorizzati dalla giunta provinciale». 3. La rubrica e il comma 1 dell'Art. 23 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono cosi' sostitulti: «Art. 23 (Trattamento giuridico dei dirigenti nominati per chiamata). - 1. Il personale dirigente nominato per chiamata dall'esterno al sensi dell'Art. 14, comma 2, con almeno sei anni di servizio dirigenziale presso l'amministrazione provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, puo' essere iscritto nella sezione A dell'albo degli/delle aspiranti dirigenti, purche' abbia svolto con particolare successo i compiti dirigenziali affidati. L'iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l'incarico dirigenziale ricoperto».