(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 13 settembre 2005)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 2187 del 20
giugno 2005;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1. Il presente regolamento:
      a) disciplina  le  modalita'  di  funzionamento delle strutture
destinate   al  ricovero  di  animali  e  le  modalita'  di  gestione
dell'anagrafe canina;
      b) regolamenta  le  modalita'  di  tenuta  del  registro per la
detenzione  di cani a scopi commerciali e l'esercizio delle scuole di
addestramento per cani;
      c) stabilisce    le   modalita'   inerenti   il   coordinamento
dell'attivita'  delle  guardie zoofile nonche' l'istituzione di corsi
abilitanti.
    2.  Il  presente  regolamento  da'  quindi  attuazione al comma 7
dell'Art.  3,  al  comma  2  dell'Art. 6, al comma 2 dell'Art. 7 e al
comma  5 dell'Art. 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e
successive  modifiche,  recante  «Interventi  per la protezione degli
animali e prevenzione del randagismo», di seguito denominata legge.