(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 13 settembre 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2187 del 20 giugno 2005; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento: a) disciplina le modalita' di funzionamento delle strutture destinate al ricovero di animali e le modalita' di gestione dell'anagrafe canina; b) regolamenta le modalita' di tenuta del registro per la detenzione di cani a scopi commerciali e l'esercizio delle scuole di addestramento per cani; c) stabilisce le modalita' inerenti il coordinamento dell'attivita' delle guardie zoofile nonche' l'istituzione di corsi abilitanti. 2. Il presente regolamento da' quindi attuazione al comma 7 dell'Art. 3, al comma 2 dell'Art. 6, al comma 2 dell'Art. 7 e al comma 5 dell'Art. 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, recante «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo», di seguito denominata legge.