(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 2 dicembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3779 del 27 ottobre 2003; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27, e' cosi' sostituito: «Art. 3. (Gestione del fondo provinciale). - 1. I movimenti di cassa sono contabilizzati, all'interno del conto, sia in termini finanziari che in termini patrimoniali, secondo lo schema di piano dei conti deliberato dalla giunta provinciale. 2. Fanno parte della consistenza patrimoniale: a) quali attivita': il fondo cassa, i crediti e gli investimenti; b) quali passivita': i debiti, il disavanzo di cassa e le riserve per le erogazioni delle prestazioni future. 3. Le registrazioni contabili di cassa devono rispecchiare per ciascun conto le operazioni del tesoriere. 4. I limiti di spesa sono rappresentati dalle disponibilita' di cassa sul conto. 5. Il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, che e' responsabile della gestione del fondo, puo', in caso di insufficiente disponibilita' di cassa su un conto e in presenza della necessita' di pagamenti indilazionabili di prestazioni dovute, attingere alla disponibilita' di cassa degli altri conti del fondo stesso, ad eccezione degli accantonamenti operati nell'ambito del fondo pensione. 6. Gli interessi bancari o postali, ad eccezione di quelli relativi alla pensione di vecchiaia di cui all'Art. 5, comma 2, ed altri ricavi non aventi vincolo di destinazione sono utilizzati per migliorare le potenzialita' dell'amministrazione in senso professionale e per facilitare al cittadino l'accesso alla pubblica amministrazione e sono tempestivamente versati al bilancio provinciale, cosi' come gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali o interessi derivanti dalla restituzione rateale di prestazioni indebite. Le assegnazioni della Regione per le spese di gestione sono versate tempestivamente al bilancio provinciale. 7. Le spese derivanti dalle operazioni di riscossione coattiva e dal solleciti di pagamento sono a carico del debitore. 8. In caso di restituzione di prestazioni indebite il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, in attuazione dell'Art. 30-bis, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, puo' concedere, su richiesta motivata del debitore, in presenza di disagiate condizioni economiche familiari, e limitatamente a debiti fino ad un importo complessivo di Euro 25.822,84, la rateizzazione delle somme da restituire in conformita' a quanto disposto dall'Art. 37, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. Nei casi di mancato pagamento si applicano le sanzioni di cui all'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49. 9. Ai crediti da riscuotere coattivamente nonche' ai crediti di modesta entita' si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. 10. I contributi versati dalle persone iscritte alle varie forme previdenziali sono utilizzati per l'erogazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali. 11. Le prestazioni inferiori ad Euro 10,33 non sono liquidate. I contributi non dovuti, inferiori ad Euro 10,33 per ogni singolo versamento, non sono restituiti. 12. Le prestazioni non incassate dai beneficiari, perche' deceduti, sono accreditate alla Regione e, su richiesta, riliquidate agli eredi».