(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 48 del 2 dicembre 2003)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 3779 del
27 ottobre 2003;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  3 del decreto del presidente della giunta provinciale
5 luglio 2000, n. 27, e' cosi' sostituito:
    «Art.  3.  (Gestione  del fondo provinciale). - 1. I movimenti di
cassa  sono  contabilizzati,  all'interno  del  conto, sia in termini
finanziari  che  in  termini patrimoniali, secondo lo schema di piano
dei conti deliberato dalla giunta provinciale.
    2. Fanno parte della consistenza patrimoniale:
      a) quali   attivita':   il   fondo   cassa,  i  crediti  e  gli
investimenti;
      b) quali  passivita':  i  debiti,  il  disavanzo  di cassa e le
riserve per le erogazioni delle prestazioni future.
    3.  Le  registrazioni  contabili di cassa devono rispecchiare per
ciascun conto le operazioni del tesoriere.
    4.  I  limiti di spesa sono rappresentati dalle disponibilita' di
cassa sul conto.
    5.  Il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale,
che  e'  responsabile  della  gestione  del  fondo,  puo', in caso di
insufficiente disponibilita' di cassa su un conto e in presenza della
necessita'   di  pagamenti  indilazionabili  di  prestazioni  dovute,
attingere  alla  disponibilita'  di cassa degli altri conti del fondo
stesso,  ad  eccezione  degli  accantonamenti operati nell'ambito del
fondo pensione.
    6.  Gli  interessi  bancari  o  postali,  ad  eccezione di quelli
relativi  alla  pensione  di vecchiaia di cui all'Art. 5, comma 2, ed
altri  ricavi  non aventi vincolo di destinazione sono utilizzati per
migliorare    le    potenzialita'   dell'amministrazione   in   senso
professionale  e  per facilitare al cittadino l'accesso alla pubblica
amministrazione   e   sono   tempestivamente   versati   al  bilancio
provinciale,  cosi'  come  gli  interessi  di  mora  per il ritardato
pagamento  dei  contributi  previdenziali o interessi derivanti dalla
restituzione  rateale  di prestazioni indebite. Le assegnazioni della
Regione  per  le  spese  di  gestione sono versate tempestivamente al
bilancio provinciale.
    7.  Le spese derivanti dalle operazioni di riscossione coattiva e
dal solleciti di pagamento sono a carico del debitore.
    8.  In  caso di restituzione di prestazioni indebite il direttore
della   ripartizione  provinciale  servizio  sociale,  in  attuazione
dell'Art. 30-bis, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n.
13, e successive modifiche, puo' concedere, su richiesta motivata del
debitore, in presenza di disagiate condizioni economiche familiari, e
limitatamente  a  debiti  fino  ad  un  importo  complessivo  di Euro
25.822,84,  la rateizzazione delle somme da restituire in conformita'
a  quanto  disposto  dall'Art.  37,  comma 4, della legge provinciale
29 gennaio  2002, n. 1. Nei casi di mancato pagamento si applicano le
sanzioni  di  cui  all'Art. 4 del decreto del presidente della giunta
provinciale 13 settembre 1999, n. 49.
    9.  Ai  crediti da riscuotere coattivamente nonche' ai crediti di
modesta entita' si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui
agli articoli 44 e 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.
    10.  I contributi versati dalle persone iscritte alle varie forme
previdenziali  sono  utilizzati per l'erogazione delle corrispondenti
prestazioni previdenziali.
    11.  Le prestazioni inferiori ad Euro 10,33 non sono liquidate. I
contributi  non  dovuti,  inferiori  ad  Euro  10,33 per ogni singolo
versamento, non sono restituiti.
    12.   Le  prestazioni  non  incassate  dai  beneficiari,  perche'
deceduti,  sono accreditate alla Regione e, su richiesta, riliquidate
agli eredi».