(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 37 del 4 settembre 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali
per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), in vigore dal
27 agosto 2005;
    Visto  in particolare l'Art. 78, comma 1, lettera a), della legge
regionale  n.  18/2005,  in base al quale, a far data dall'entrata in
vigore della legge stessa, sono abrogati gli articoli da 1 a 45, 59 e
da  78  a  92,  della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro,  collocamento  e  servizi
all'impiego  nonche'  norme  in materia di formazione professionale e
personale regionale);
    Considerato  che  l'Art. 12-bis, comma 4 della legge regionale n.
1/1998,  come  introdotto dall'Art. 2 della legge regionale 10 aprile
2001,  n.  12  (Disposizioni  in  materia  di  diritto  al lavoro dei
disabili,  di  telelavoro  e  in  materia previdenziale) e modificato
dall'Art.  3,  comma 38,  della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
(legge   finanziaria   2003),   abrogato   espressamente   a  seguito
dell'entrata  in  vigore  della legge regionale n. 18/2005, prevedeva
che  le  somme  assegnate  dalla  Regione ai sensi dell'Art. 13 della
legge  12 marzo  1999,  n.  68  (Norme  per  il diritto al lavoro dei
disabili) venissero ripartite tra le province ed erogate dalle stesse
nei   limiti  previsti  dall'articolo  medesimo,  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti con regolamento regionale;
    Rilevato  che  il  «Regolamento  concernente  le  convenzioni che
prevedono  l'accesso  alle  agevolazioni  del  Fondo nazionale per il
diritto  al  lavoro  dei  disabili  nonche'  per la concessione delle
agevolazioni  medesime»  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n.  0139/Pres./2003,  emanato in esecuzione del sopra citato
Art. 12-bis, comma 4, risulta pertanto tacitamente abrogato;
    Visto  l'Art.  38,  comma 1,  lettera f) della legge regionale n.
18/2005,   in   base   al  quale  le  Province,  nel  rispetto  della
programmazione  e  degli indirizzi della Regione, e in raccordo con i
servizi  sociali,  sanitari,  educativi  e  formativi del territorio,
provvedono  all'attuazione  di  tutti gli interventi volti a favorire
l'inserimento  lavorativo  delle  persone  disabili,  provvedendo tra
l'altro  alla concessione dei benefici di cui all'Art. 13 della legge
n. 68/1999;
    Visto  l'Art.  37,  comma 2,  lettera b),  in  base  al quale con
regolamento  regionale  sono definiti i criteri e le modalita' per la
concessione dei benefici di cui all'Art. 13 della legge n. 68/1999;
    Visto l'Art. 5 della legge regionale n. 18/2005, in base al quale
e'  istituita  la Commissione regionale per il lavoro, che esprime un
parere  sul programma triennale regionale di politica del lavoro, sui
suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;
    Visto  l'Art.  6,  comma 2,  della legge regionale n. 18/2005, in
base  al  quale  l'iter  di  approvazione  dei  regolamenti regionali
relativi  alle materie attribuite alle province prevede l'espressione
di   un   parere   obbligatorio   del   Comitato   di   coordinamento
interistituzionale;
    Considerato  che  fra i provvedimenti da sottoporre al parere dei
predetti  organi  vi  e'  il  regolamento  con cui vengono definiti i
criteri e le modalita' per la concessione da parte delle province dei
benefici di cui all'Art. 13 della legge n. 68/1999;
    Considerato  che  la  Commissione  regionale  per  il lavoro e il
comitato di coordinamento interistituzionale sono attualmente in fase
di costituzione e che appare indispensabile, nel frattempo, garantire
la  continuita'  dell'erogazione di benefici previsti dalla normativa
statale in un settore di particolare rilevanza sociale;
    Ritenuto, pertanto, di dover riadottare il regolamento previgente
in  materia, operando sul testo le sole modificazioni rese necessarie
dalla successione delle fonti normative nelle materie disciplinate;
    Visto  il  «Regolamento  concernente le convenzioni che prevedono
l'accesso  alle  agevolazioni  del  fondo nazionale per il diritto al
lavoro  dei  disabili  nonche'  per la concessione delle agevolazioni
medesime»,  predisposto  dalla direzione centrale lavoro, formazione,
universita' e ricerca;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2099 del
29 agosto 2005;
                              Decreta:
      E'  approvato  il  «Regolamento  concernente le convenzioni che
prevedono  l'accesso  alle  agevolazioni  del  fondo nazionale per il
diritto  al  lavoro  dei  disabili  nonche'  per la concessione delle
agevolazioni medesime», nel testo allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

      Trieste, 11 agosto 2005

                                ILLY