(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Viste  le disposizioni della legge regionale 18 novembre 1976, n.
60  recante  «Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti
bibliotecari  e  museali  e  per  la  tutela degli immobili di valore
artistico,  storico  od  ambientale, degli archivi storici e dei beni
mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare quelle
di  cui  ai titoli II e III, che prevedono il finanziamento, mediante
la  concessione  di  contributi  in  conto capitale, di iniziative di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione
aventi ad oggetto beni immobili, archivi storici e beni mobili;
    Viste  le disposizioni della legge regionale 23 novembre 1981, n.
77,  ed  in  particolare  quelle recate dal capo IV, che prevedono il
finanziamento  di iniziative di conservazione di immobili di notevole
valore  artistico,  storico  o  culturale, mediante la concessione di
contributi annui costanti;
    Rilevata  l'esigenza  di  definire  piu' dettagliatamente, in via
regolamentare,   i   criteri   e  le  modalita'  procedurali  per  la
concessione  dei  contributi previsti dalle leggi sopra citate, ed al
contempo  di  ricondurre  la  gestione  ditali interventi a un quadro
normativo di riferimento unitario e organico;
    Ritenuto  pertanto di raccogliere in un unico testo regolamentare
la relativa disciplina attuativa;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso), ed in particolare l'Art. 30;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale 5 settembre
2005, n. 2146;
                              Decreta:
    E'  approvato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per
la  concessione  dei  contributi  previsti  per  la conservazione, il
restauro  e  la  valorizzazione  del patrimonio culturale dalla legge
regionale  18 novembre  1976,  n.  60,  titoli II e III e dalla legge
regionale  23 novembre  1981,  n. 77, capo IV», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 8 settembre 2005
                                ILLY