(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Visti l'Art. 3, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000,
n.  2  nonche'  l'Art.  4, commi 66 e seguenti, della legge regionale
26 febbraio  2001,  n.  4, che prevedono la concessione di contributi
ventennali  per  il  sostegno  delle  iniziative aventi ad oggetto il
potenziamento  della  rete  regionale dei ricreatori, degli oratori e
dei centri di aggregazione giovanile;
    Visto  il  regolamento  emanato  con decreto del Presidente della
Regione  11 gennaio  2002,  n.  09/Pres.,  con  il  quale  sono stati
disciplinati  i  criteri  e  le  modalita'  per la concessione ditali
contributi,  ed  in particolare l'Art. 4, che determina la misura dei
contributi   stessi   in   ragione   del   5%  dell'importo  ritenuto
ammissibile;
    Ravvisata  l'esigenza  di  introdurre  la previsione di un limite
massimo  della  spesa  ammissibile  a  contributo,  al  fine di poter
assicurare  il  sostegno  del piu' alto numero di iniziative proposte
compatibile  con  la  dotazione  finanziaria a disposizione, anche in
presenza  di  un  rilevante  squilibrio  tra  l'entita' delle risorse
stanziate  e  quella  del  fabbisogno  globale espresso dalle istanze
pervenute;
    Ritenuto  pertanto  necessario  integrare  il citato regolamento,
stabilendo  che  detto  limite  massimo  venga  fissato  dalla giunta
regionale,  previo  parere  del comitato consultivo di cui all'Art. 3
del regolamento medesimo;
    Ritenuto  peraltro  opportuno,  a  fronte della situazione emersa
dall'istruttoria   gia'   svolta  nell'esercizio  in  corso,  fissare
direttamente,  in  via di prima applicazione, il limite massimo della
spesa ammissibile nel 2005 per ciascuna iniziativa;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 29 agosto 2005,
n. 2092;
                              Decreta:
    E' approvata la «Modifica al regolamento per l'individuazione dei
criteri  e  delle  modalita'  nella  concessione  degli  incentivi  a
sostegno  delle  iniziative  aventi ad oggetto il potenziamento della
rete  giovanile  dei  ricreatori,  degli  oratori  e  dei  centri  di
aggregazione giovanile, di cui alla legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 4, Art. 4, commi 66 e seguenti, emanato con decreto del Presidente
della  Regione  11 gennaio  2002,  n. 09/Pres.» nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare quale modifica a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 8 settembre 2005
                                ILLY