(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2005) IL PRESIDENTE Visti l'Art. 3, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 nonche' l'Art. 4, commi 66 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che prevedono la concessione di contributi ventennali per il sostegno delle iniziative aventi ad oggetto il potenziamento della rete regionale dei ricreatori, degli oratori e dei centri di aggregazione giovanile; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2002, n. 09/Pres., con il quale sono stati disciplinati i criteri e le modalita' per la concessione ditali contributi, ed in particolare l'Art. 4, che determina la misura dei contributi stessi in ragione del 5% dell'importo ritenuto ammissibile; Ravvisata l'esigenza di introdurre la previsione di un limite massimo della spesa ammissibile a contributo, al fine di poter assicurare il sostegno del piu' alto numero di iniziative proposte compatibile con la dotazione finanziaria a disposizione, anche in presenza di un rilevante squilibrio tra l'entita' delle risorse stanziate e quella del fabbisogno globale espresso dalle istanze pervenute; Ritenuto pertanto necessario integrare il citato regolamento, stabilendo che detto limite massimo venga fissato dalla giunta regionale, previo parere del comitato consultivo di cui all'Art. 3 del regolamento medesimo; Ritenuto peraltro opportuno, a fronte della situazione emersa dall'istruttoria gia' svolta nell'esercizio in corso, fissare direttamente, in via di prima applicazione, il limite massimo della spesa ammissibile nel 2005 per ciascuna iniziativa; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 agosto 2005, n. 2092; Decreta: E' approvata la «Modifica al regolamento per l'individuazione dei criteri e delle modalita' nella concessione degli incentivi a sostegno delle iniziative aventi ad oggetto il potenziamento della rete giovanile dei ricreatori, degli oratori e dei centri di aggregazione giovanile, di cui alla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, Art. 4, commi 66 e seguenti, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2002, n. 09/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare quale modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 8 settembre 2005 ILLY