(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 settembre 2005) IL PRESIDENTE Viste le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ed in particolare quelle di cui all'Art. 29, commi 1-bis e 1-ter, come introdotte dall'Art. 5, comma 240, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), che affidano alla Regione il compito di favorire lo sviluppo dell'attivita' degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante contributi annuali a sostegno della loro attivita' istituzionale, da concedere secondo le modalita' di cui al capo IV della legge medesima; Attesa la necessita' di definire piu' puntualmente, in via regolamentare, le modalita' procedurali ed i criteri per l'attuazione dei summenzionati interventi; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'Art. 30; Su conforme deliberazione della giunta regionale 5 settembre 2005, n. 2147; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli enti di promozione sportiva dall'Art. 29, comma lapis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 8 settembre 2005 ILLY