(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 settembre 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Viste  le  disposizioni della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo  unico  in materia di sport e tempo libero), ed in particolare
quelle  di  cui  all'Art.  29,  commi 1-bis  e 1-ter, come introdotte
dall'Art.  5,  comma 240, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(legge  finanziaria  2005),  che  affidano alla Regione il compito di
favorire lo sviluppo dell'attivita' degli enti di promozione sportiva
a   carattere  nazionale,  operanti  a  livello  regionale,  mediante
contributi  annuali a sostegno della loro attivita' istituzionale, da
concedere  secondo  le  modalita'  di  cui  al  capo  IV  della legge
medesima;
    Attesa  la  necessita'  di  definire  piu'  puntualmente,  in via
regolamentare, le modalita' procedurali ed i criteri per l'attuazione
dei summenzionati interventi;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso), ed in particolare l'Art. 30;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale 5 settembre
2005, n. 2147;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento per la concessione dei contributi
previsti  a  favore  degli  enti di promozione sportiva dall'Art. 29,
comma lapis,  della  legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico
in  materia di sport e tempo libero)», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 8 settembre 2005
                                ILLY