(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 5 ottobre 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), in vigore dal 27 agosto 2005; Visto in particolare l'Art. 78, comma 1, lettera n), della legge regionale n. 18/2005, in base al quale, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa, sono abrogati i commi 38 e 39 dell'Art. 3 e i commi 52 e 53 dell'Art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003); Considerato che l'Art. 7, comma 52, lettera c) della legge regionale n. 1/2003, abrogato dall'Art. 78, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 18/2005, autorizzava l'Amministrazione regionale a proseguire le attivita' dell'Agenzia regionale per l'impiego e a sostenere le relative spese per quanto riguarda l'utilizzo dei finanziamenti statali per spese relative ad attivita' di formazione, informazione, promozione e divulgazione finalizzate alla ricollocazione lavorativa dei dirigenti; Visto l'Art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa), ed in particolare il comma 1, che prevede lo svolgimento, in base a convenzioni stipulate tra la struttura regionale competente in materia e le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato; Visto il comma 5 del citato Art. 20, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle iniziative previste dal medesimo articolo di legge, ivi comprese le attivita' utili per favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro e' cessato; Considerato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a ripartire ogni anno le somme destinate all'applicazione del sopra citato Art. 20, riservando una quota percentuale dell'importo assegnato a ciascuna Regione per il finanziamento delle attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di lavoro sia cessato; Visto l'Art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 18/2005, in base al quale sono di competenza della Regione gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'Art. 20 della legge n. 266/1997; Ritenuto di definire con regolamento le modalita' di gestione delle risorse attribuite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione per il finanziamento di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di lavoro sia cessato, ai sensi dell'Art. 20 della legge n. 266/1997; Visto il «Regolamento per la gestione delle risorse attribuite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di lavoro sia cessato, ai sensi dell'Art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2159 del 5 settembre 2005; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la gestione delle risorse attribuite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di lavoro sia cessato, ai sensi dell'Art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 12 settembre 2005 ILLY