(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 40 del 5 ottobre 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali
per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), in vigore dal
27 agosto 2005;
    Visto  in particolare l'Art. 78, comma 1, lettera n), della legge
regionale  n.  18/2005,  in base al quale, a far data dall'entrata in
vigore  della legge stessa, sono abrogati i commi 38 e 39 dell'Art. 3
e  i commi 52 e 53 dell'Art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003,
n. 1 (legge finanziaria 2003);
    Considerato  che  l'Art.  7,  comma 52,  lettera c)  della  legge
regionale n. 1/2003, abrogato dall'Art. 78, comma 1, lettera n) della
legge regionale n. 18/2005, autorizzava l'Amministrazione regionale a
proseguire  le  attivita'  dell'Agenzia  regionale  per l'impiego e a
sostenere  le  relative  spese  per  quanto  riguarda  l'utilizzo dei
finanziamenti  statali per spese relative ad attivita' di formazione,
informazione,    promozione    e    divulgazione   finalizzate   alla
ricollocazione lavorativa dei dirigenti;
    Visto  l'Art.  20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Incentivi al
reimpiego  di  personale  con  qualifica dirigenziale e sostegno alla
piccola  impresa),  ed  in  particolare  il  comma 1,  che prevede lo
svolgimento,  in  base  a  convenzioni  stipulate  tra  la  struttura
regionale  competente  in  materia  e le confederazioni sindacali dei
dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, di attivita' utili
a  favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro
sia cessato;
    Visto  il comma 5 del citato Art. 20, che provvede alla copertura
finanziaria  degli  oneri  derivanti  dalle  iniziative  previste dal
medesimo  articolo di  legge,  ivi  comprese  le  attivita' utili per
favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro e'
cessato;
    Considerato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede  a  ripartire  ogni anno le somme destinate all'applicazione
del   sopra   citato   Art.  20,  riservando  una  quota  percentuale
dell'importo  assegnato a ciascuna Regione per il finanziamento delle
attivita'  utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda
il cui rapporto di lavoro sia cessato;
    Visto  l'Art.  2,  comma 2,  lettera o)  della legge regionale n.
18/2005,  in  base  al  quale  sono  di  competenza della Regione gli
adempimenti   connessi   alla   realizzazione   degli  interventi  di
ricollocazione  lavorativa  dei dirigenti previsti dall'Art. 20 della
legge n. 266/1997;
    Ritenuto  di  definire  con  regolamento le modalita' di gestione
delle  risorse  attribuite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  alla  Regione  per  il  finanziamento  di  attivita' utili a
favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di
lavoro sia cessato, ai sensi dell'Art. 20 della legge n. 266/1997;
    Visto  il  «Regolamento  per la gestione delle risorse attribuite
dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali alla Regione
Friuli-Venezia  Giulia  per  il  finanziamento  di  attivita' utili a
favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di
lavoro  sia cessato, ai sensi dell'Art. 20 della legge 7 agosto 1997,
n.  266  (Interventi  urgenti per l'economia)», nel testo allegato al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2159 del
5 settembre 2005;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «Regolamento  per  la  gestione  delle risorse
attribuite  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali alla
Regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di attivita' utili
a  favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto
di  lavoro  sia  cessato,  ai sensi dell'Art. 20 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia)», nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 12 settembre 2005
                                ILLY