(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Liguria n. 8 del 3 agosto 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Disciplina della stagione venatoria 2005-2006
    1.  Il  rilascio  del tesserino informatizzato, predisposto dalla
Regione  Liguria  secondo  il  modello  di  cui  all'allegato  A,  e'
subordinato   alla   riconsegna  di  quello  relativo  alla  stagione
venatoria precedente 2004-2005.
    2.  Coloro  che  intendessero  rinunciare all'attivita' venatoria
dovranno  comunque  riconsegnare  il tesserino della passata stagione
entro  e  non oltre il 15 ottobre 2005, salvi i casi di smarrimento o
furto  denunciato all'autorita' di p.s., alle province competenti per
territorio,  le quali possono delegare all'operazione le associazioni
venatorie riconosciute.
    3.  Il tesserino deve essere compilato come disposto dall'Art. 38
della  legge regionale 1° luglio 1994, n. 29, (norme regionali per la
protezione  della  fauna  omeoterma  e  per  il prelievo venatorio) e
successive modifiche ed integrazioni.
    4.  Le  giornate aggiuntive di cui all'Art. 1, comma 7 lettera a)
punto   2   del   presente  calendario,  devono  essere  identificate
all'inizio  della  giornata,  con  l'apposizione  di  un pallino, ben
visibile,   all'interno   del   riquadro  rosso  corrispondente  alla
tipologia di caccia (appostamento).
    5.  I  cacciatori  provenienti  da  altre  regioni autorizzati ad
esercitare  l'attivita' venatoria negli ambiti territoriali di caccia
(A.T.C.) o comprensori alpini (C.A.) liguri a cui e' stato rilasciato
il  tesserino  venatorio  della  Liguria, devono altresi' compilare i
propri  tesserini  regionali  relativamente  alle  giornate  ed  agli
abbattimenti.
    6.  Il  cacciatore  e'  tenuto  alla  raccolta  dei bossoli delle
cartucce sparate.
    7.  Ai  fini  della  razionale gestione delle risorse faunistiche
sull'intero   territorio   della   Liguria   per  l'annata  venatoria
2005-2006, si applica il seguente regime di caccia programmata:
A) Periodi di caccia:
    1)   dal  18  settembre  all'11  dicembre  2005  la  caccia  alla
selvaggina  stanziale  e'  consentita  in  tutto  il territorio della
Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:
      nella  provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledi',
sabato e domenica, esclusa la zona Alpi;
      nelle  province  di  Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a
scelta  del  cacciatore,  fermo  restando  il  silenzio venatorio nei
giorni di martedi' e venerdi';
    per  la  zona  faunistica  delle  Alpi resta valida la competenza
della provincia ai sensi del successivo punto e);
    nelle dette giornate, fisse o a scelta, e' altresi' consentita la
caccia  alla  selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma
vagante;
    2)   dal  1°  ottobre  al  30 novembre  2005,  sulla  base  delle
consuetudini  venatorie  locali  e  delle  osservazioni relative alle
annate   precedenti,   la   caccia   alla  selvaggina  migratoria  e'
consentita,  ferma  restando  l'esclusione  nei  giorni di martedi' e
venerdi',  per  le  ulteriori  due  giornate  settimanali in tutto il
territorio   regionale,   su   conformi  disposizioni  emanate  dalle
province, esclusivamente se praticate da appostamento;
    3)  non  sono  mai  consentite  ne'  la  posta  ne'  la caccia da
appostamento,  sia  temporaneo  sia fisso, sotto qualsiasi forma alla
beccaccia  e  al  beccaccino.  A tal fine la caccia alla beccaccia e'
consentita  esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da
ferma o da cerca.
    L'attivita'  venatoria  alla  beccaccia  si  intende  praticabile
esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;
    4)  dal  1° dicembre  2005  al  30 gennaio  2006 e' consentita la
caccia,  sia  da  appostamento  che in forma vagante con l'impiego di
cani,   alla  selvaggina  migratoria  per  complessive  tre  giornate
settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del
venerdi' e di eventuali ulteriori limitazioni.
    E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla
volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.
B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:
    Nei  periodi  di  tempo di cui alla lettera a) sono cacciabili le
seguenti specie:
      1)  dal  18 settembre  all'11 dicembre  2005:  starna,  pernice
rossa, lepre comune, coniglio selvatico.
    Le  province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite
le  indicazioni  degli  ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), e dei
comprensori  alpini  (C.A.),  possono prolungare il periodo di caccia
alle specie stanziali fino al 31 dicembre 2005;
      2)  dal  18 settembre  al  31 dicembre  2005: quaglia, tortora,
merlo;
      3)  dal  18 settembre  2005  al  30 gennaio 2006: cesena, tordo
bottaccio,   tordo   sassello,  germano  reale,  gallinella  d'acqua,
pavoncella,   colombaccio,  beccaccia,  beccaccino,  fagiano,  volpe,
alzavola,   canapiglia,   fischione,  codone,  marzaiola,  mestolone,
moriglione,  moretta,  folaga,  cornacchia  nera,  cornacchia grigia,
ghiandaia, gazza;
      4)  dal  2 ottobre  al  30 novembre  2005:  fagiano  di  monte,
(limitatamente ai soggetti maschi).
    Caccia  alla  volpe:  e'  consentita  ai  singoli  cacciatori dal
18 settembre  2005  al  30 gennaio  2006 in ogni giornata aperta alla
caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2005 ed il 30 gennaio
2006  puo'  essere  consentita  la  caccia  a squadre, con specifiche
autorizzazioni  nominative  rilasciate  dalle  province, alle squadre
appositamente  costituite,  con  l'impiego di ausiliari, in localita'
determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.
    Caccia  alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e
la  starna  le  province  possono determinare limitazioni relative ad
aree e periodi di caccia.
    Caccia  al  fagiano  di  monte: le amministrazioni provinciali di
Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di
campagna,  il  contingente  del  fagiano  di  monte  che  puo' essere
abbattuto  in  relazione  alla  consistenza  faunistica  censita  sul
territorio  e determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti
ai fini della sospensione del prelievo.
C)  Specie  vietate  per  insufficiente  o non dimostrata consistenza
faunistica:
    pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio,
ad  esclusione  per il daino delle province di Genova e Savona, e per
il camoscio della provincia di Imperia.
D) Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:
    1)  cinghiale:  il prelievo venatorio del cinghiale e' consentito
nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni di legge, secondo le norme
regolamentari  emanate  dalle  province  e  sino  all'esaurimento dei
contingenti  di  abbattimento  dalle  stesse  stabiliti, nei seguenti
periodi:
      dal   18 settembre  al  18 dicembre  2005  con  facolta'  delle
province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi
dell'Art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per
la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e per il prelievo
venatorio);
    2) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati, e'
attuabile  esclusivamente  in  forma selettiva. Le province, ai sensi
dell'Art.  35,  comma 2 della legge regionale n. 29/1994 e successive
modifiche,  approvano  gli  eventuali piani di abbattimento selettivi
indicanti  i  periodi  di  prelievo  nel  rispetto dei termini di cui
all'Art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992.
E) Zona delle Alpi:
    l'esercizio  della  caccia  nella  zona  faunistica delle Alpi e'
consentito  dal  18 settembre  2005  al  30 gennaio  2006 su conformi
disposizioni  emanate  dalle  province. Sui terreni ricadenti in zona
Alpi  coperti  in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio
venatorio  e'  consentito  esclusivamente  per  ungulatie  tetraonidi
secondo le disposizioni del presente calendario.
F) Orario di caccia:
    la caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino
al.  tramonto  secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 2005,
con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati, e
per  la  beccaccia come disposto alla lettera a) punto 3 del presente
calendario:
      dal  18 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15
(ora legale);
     dal  1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora
legale);
      dal  16 ottobre  al  29 ottobre dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora
legale);
      dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
      dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17;
      dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
      dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17;
    per l'anno 2006:
      dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
      dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30.
G) Caccia con il falco e con l'arco:
    la  caccia  con  il  falco  e'  consentita  esclusivamente per le
localita',  le  specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito il
cane da ferma. L'uso dell'arco e' consentito per le localita', i modi
ed i giorni nei quali e' consentito l'uso del fucile.
H) Allenamento cani:
    1)  l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia,
puo'  essere  condotto dal 15 agosto all'11 settembre 2005, esclusi i
giorni  di  martedi' e venerdi', da un'ora prima del sorgere del sole
sino al tramonto;
    2)   l'addestramento   cani   per   la  caccia  al  cinghiale  e'
regolamentato  dalle  province,  fermo  restando  quanto stabilito al
punto 1).
I) Carniere massimo:
    per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non puo' abbattere
o  catturare  un  numero  di  selvatici maggiore di quelli di seguito
specificati:
      1) selvaggina stanziale: fagiano, starna, pernice rossa, lepre:
complessivamente  2  capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola
starna e una sola lepre;
      fagiano di monte: 1 capo.
      2)  Selvaggina  migratoria:  20  capi  complessivamente  con il
limite di:
        colombaccio: 10 capi;
        beccaccia: 3 capi;
        beccaccino: 2 capi;
        germano     reale,     gallinella     d'acqua,    pavoncella:
complessivamente 5 capi;
        alzavola,    canapiglia,    fischione,   codone,   marzaiola,
mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.
    E'  consentito,  oltre  a  quanto  previsto dai punti 1) e 2), il
prelievo  di  20  capi  per specie per la cornacchia nera, cornacchia
grigia, gazza e ghiandaia.
    8.  Ciascun cacciatore non puo' abbattere, nel corso di un'intera
annata  venatoria,  un  numero  di  selvatici  maggiore  di quello di
seguito specificato:
      beccaccia: 20 capi;
      fagiano: 20 capi;
      lepre,  pernice  rossa e starna: complessivamente 8 capi con il
limite massimo di 4 capi per specie.
    9.  E'  vietato  esercitare  l'attivita' venatoria alle specie di
fauna  selvatica  non comprese nell'elenco di cui al comma 7 ed al di
fuori degli orari e dei periodi consentiti.
    10.   Il  prelievo  di  specie  consenti  te,  all'interno  delle
strutture  private  per  la  caccia  (aziende  faunistico-venatorie e
aziende agrituristico-venatorie), e' autorizzato nei periodi previsti
dal  presente  calendario  e  nel  rispetto dell'Art. 32, commi 6 e 7
della   legge   regionale   n.  29/1994  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  e  dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997,
n. 1, Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo della selvaggina
stanziale  e'  consentito  fino  al raggiungimento dei contingenti di
abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle province.
    11. I presidenti delle amministrazioni provinciali possono, per i
territori  di  rispettiva  competenza, vietare o ridurre la caccia in
determinate  zone  per  periodi  prestabiliti a determinate specie di
fauna  selvatica,  tra  quelle  specificate  al comma 7, per motivate
ragioni  connesse  alla  consistenza  faunistica  o  per sopravvenute
particolari  condizioni  ambientali,  stagionali e climatiche nonche'
per malattie o altre calamita'.
    12. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico
riferimento  le  disposizioni  contenute  nell'Art.  48 comma 1 della
legge regionale n. 29/1994.
    13.   Il   contravventore   alle  norme  contenute  nel  presente
calendario   e'  soggetto  alle  sanzioni  previste  dalla  legge  n.
157/1992,  dalla legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche ed
integrazioni  e  dalle altre norme vigenti in materia. In particolare
per  l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle province,
si  applicano le sanzioni previste dall'Art. 49 della legge regionale
n. 29/1994.