(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Valle d'Aosta n. 43 del 25 ottobre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Efficacia temporale delle riduzioni di quota
    1.  Con  riferimento  alla  campagna lattiero-casearia 2005/2006,
l'efficacia   delle   riduzioni   dei   quantitativi  individuali  di
riferimento  gia'  effettuate  ai  sensi  dell'Art.  18  della  legge
regionale  12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), e'
posticipata al 10 aprile 2006.