(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 43 del 25 ottobre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Efficacia temporale delle riduzioni di quota 1. Con riferimento alla campagna lattiero-casearia 2005/2006, l'efficacia delle riduzioni dei quantitativi individuali di riferimento gia' effettuate ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), e' posticipata al 10 aprile 2006.