(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 54 del 24 ottobre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Termine a provvedere per le commissioni consiliari 1. I pareri sugli atti amministrativi previsti dalla legislazione vigente, se non e' stabilito un termine piu' breve, sono resi dalle competenti commissioni consiliari entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine senza che le commissioni si siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole. 2. E' fatto obbligo agli uffici delle commissioni di comunicare immediatamente ai componenti delle stesse gli atti di cui al comma 1. I presidenti iscrivono l'argomento all'ordine del giorno della commissione entro sette giorni dall'assegnazione. In mancanza vi provvede il presidente del consiglio nelle successive quarantotto ore. 3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso dal 16 luglio al 14 settembre di ogni anno.