(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Campania n. 54 del 24 ottobre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Termine a provvedere per le commissioni consiliari
    1. I pareri sugli atti amministrativi previsti dalla legislazione
vigente,  se  non e' stabilito un termine piu' breve, sono resi dalle
competenti    commissioni    consiliari    entro    quaranta   giorni
dall'assegnazione.  Decorso  tale termine senza che le commissioni si
siano   pronunciate,   il   parere  si  intende  acquisito  in  senso
favorevole.
    2.  E'  fatto obbligo agli uffici delle commissioni di comunicare
immediatamente ai componenti delle stesse gli atti di cui al comma 1.
I  presidenti  iscrivono  l'argomento  all'ordine  del  giorno  della
commissione  entro  sette  giorni  dall'assegnazione.  In mancanza vi
provvede  il  presidente  del  consiglio nelle successive quarantotto
ore.
    3.  Il  termine  di  cui  al  comma 1 e' sospeso dal 16 luglio al
14 settembre di ogni anno.