(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Campania n. 54 del 24 ottobre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.    La    musicoterapia   e'   attivita'   psico-pedagogica   e
socio-sanitaria  di  pubblico  interesse  ed  e'  disciplinata  dalla
presente   legge;   essa   si  pone  come  scopo  lo  sviluppo  e  la
riabilitazione   di   potenziali   funzioni   dell'individuo  per  il
raggiungimento  di una migliore integrazione sul piano intrapersonale
e  interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualita' della
vita.
    2.    La   Regione   Campania   promuove   l'applicazione   della
musicoterapia,  quale  elemento  di  sostegno  per  un  pieno  e sano
sviluppo delle capacita' del singolo individuo e della comunita', con
particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o, comunque,
disagiate dal punto di vista delle relazioni.