(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 54 del 24 ottobre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La musicoterapia e' attivita' psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed e' disciplinata dalla presente legge; essa si pone come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualita' della vita. 2. La Regione Campania promuove l'applicazione della musicoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacita' del singolo individuo e della comunita', con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o, comunque, disagiate dal punto di vista delle relazioni.