(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 33
                        del 16 novembre 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione Molise, in attuazione dei principi costituzionali e
statutari  nella  materia  ed  in  armonia  con  gli  obiettivi della
programmazione  economica  regionale,  riconosce  la funzione sociale
della  cooperazione  a  carattere  di  mutualita'  e  senza  fini  di
speculazione  privata, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della
cooperazione,  sostiene  l'innovazione delle imprese cooperative e ne
valorizza  le  potenzialita'  per  la  salvaguardia, il sostegno e lo
sviluppo  dell'occupazione  e  per  la  valorizzazione  di  aree  del
territorio  regionale  che  soffrono  di  particolari  condizioni  di
svantaggio.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma l, la Regione attua interventi a
favore   delle   cooperative,   ivi   comprese  le  piccole  societa'
cooperative  di  cui  all'Art.  21 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
recante:  «Interventi  urgenti  per l'economia», e dei loro consorzi,
iscritti  nelle  sezioni  produzione  e  lavoro,  trasporto,  miste e
sociali  del  registro  prefettizio  di  cui  all'Art. 13 del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577:  «Provvedimenti  per la cooperazione», e nel rispetto di quanto
prescritto   dal   decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n.  6,  e
successive modificazioni.
    3.  La  giunta  regionale  coordina le politiche regionali per la
valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i
settori  economici  e  sociali  della  realta' molisana e promuove la
concertazione,   la   cooperazione   istituzionale   e  il  confronto
tecnico-operativo tra le strutture competenti.