(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 33 del 16 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Molise, in attuazione dei principi costituzionali e statutari nella materia ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica regionale, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione, sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialita' per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio. 2. Ai fini di cui al comma l, la Regione attua interventi a favore delle cooperative, ivi comprese le piccole societa' cooperative di cui all'Art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: «Interventi urgenti per l'economia», e dei loro consorzi, iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, trasporto, miste e sociali del registro prefettizio di cui all'Art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577: «Provvedimenti per la cooperazione», e nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e successive modificazioni. 3. La giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realta' molisana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico-operativo tra le strutture competenti.