(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 45 dell'8 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. La Regione, con la presente legge, disciplina le modalita' per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli impianti ibridi, intendendo per tali gli impianti che producono energia o vettori energetici mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e non rinnovabili, qualora il produttore dimostri che la producibilita' imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili e' superiore al 60 per cento della producibilita' complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. 3. Ai fini della presente legge, sono considerate fonti rinnovabili quelle indicate all'Art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita). 4. Per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, restano ferme le procedure di competenza del comando regionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'Art. 27 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)). 5. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere ubicati anche in zone destinate agli usi agro-silvo-pastorali in base alla vigente normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Nell'ubicazione si deve comunque tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilita' degli impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture con l'esercizio delle attivita' agricole. 6. Per gli impianti di produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 12, commi 3, ultimo periodo, e 8, del decreto legislativo n. 387/2003.