(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Valle d'Aosta n. 45 dell'8 novembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
    1. La Regione, con la presente legge, disciplina le modalita' per
la   razionalizzazione   e   la   semplificazione   delle   procedure
autorizzative  necessarie  per  la  costruzione,  il  rifacimento, la
riattivazione,  la  modifica,  il  potenziamento  e l'esercizio degli
impianti  alimentati  da fonti rinnovabili, destinati alla produzione
di energia o di vettori energetici.
    2.  Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche
agli  impianti ibridi, intendendo per tali gli impianti che producono
energia o vettori energetici mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili
e   non   rinnovabili,   qualora   il   produttore  dimostri  che  la
producibilita'  imputabile  all'impiego  delle  fonti  rinnovabili e'
superiore   al   60   per   cento  della  producibilita'  complessiva
dell'impianto oggetto di autorizzazione.
    3.   Ai   fini  della  presente  legge,  sono  considerate  fonti
rinnovabili  quelle  indicate  all'Art.  2,  comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta   da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato  interno
dell'elettricita).
    4. Per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi,
restano  ferme  le  procedure di competenza del comando regionale dei
vigili  del  fuoco,  ai  sensi  dell'Art.  27  della  legge regionale
19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione
Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n.
45  (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della
Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)).
    5. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere ubicati anche in
zone  destinate  agli  usi  agro-silvo-pastorali in base alla vigente
normativa  in  materia  urbanistica e di pianificazione territoriale.
Nell'ubicazione  si  deve  comunque  tenere  conto delle disposizioni
vigenti  in  materia di sostegno al settore agricolo, con particolare
riferimento  alla  tutela  del paesaggio rurale e alla compatibilita'
degli  impianti,  delle  opere  connesse  e  delle infrastrutture con
l'esercizio delle attivita' agricole.
    6.  Per  gli  impianti  di  produzione  di  energia elettrica, si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'Art.  12,  commi  3, ultimo
periodo, e 8, del decreto legislativo n. 387/2003.