(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 44 del 2 novembre 2005) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. L'attivita' fieristica tende a valorizzare, promuovere e sviluppare l'attivita' economica e produttiva, in particolare quella provinciale, i rapporti commerciali e la cooperazione internazionale. L'attivita' fieristica e' libera. E' garantita la libera concorrenza, la trasparenza e la liberta' d'impresa. E' inoltre assicurata la parita' di condizioni per l'accesso alle manifestazioni e alle strutture nelle quali le stesse si svolgono. 2. Le presenti disposizioni non si applicano: a) alle esposizioni universali; b) alle esposizioni di beni e servizi, permanenti o realizzate da un singolo operatore a scopo promozionale, o agli show room; c) alle esposizioni realizzate nell'ambito di convegui o manifestazioni culturali, purche' non superino i 500 metri quadrati di superficie; d) alle attivita' disciplinate dalla normativa sul commercio; e) alle feste, sagre e manifestazioni comunque legate a tradizioni locali; f) alle mostre collegate al collezionismo, se non hanno finalita' di mercato; g) alle manifestazioni fleristiche di rilevanza comunale e comprensoriale, che sono autorizzate ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13.