(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino Alto-Adige n. 44 del 2 novembre 2005)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  L'attivita'  fieristica  tende  a  valorizzare,  promuovere e
sviluppare  l'attivita' economica e produttiva, in particolare quella
provinciale, i rapporti commerciali e la cooperazione internazionale.
L'attivita' fieristica e' libera. E' garantita la libera concorrenza,
la  trasparenza  e  la  liberta'  d'impresa. E' inoltre assicurata la
parita'  di  condizioni  per  l'accesso  alle  manifestazioni  e alle
strutture nelle quali le stesse si svolgono.
    2. Le presenti disposizioni non si applicano:
      a) alle esposizioni universali;
      b) alle  esposizioni di beni e servizi, permanenti o realizzate
da un singolo operatore a scopo promozionale, o agli show room;
      c) alle   esposizioni  realizzate  nell'ambito  di  convegui  o
manifestazioni  culturali,  purche' non superino i 500 metri quadrati
di superficie;
      d) alle attivita' disciplinate dalla normativa sul commercio;
      e) alle   feste,  sagre  e  manifestazioni  comunque  legate  a
tradizioni locali;
      f)  alle  mostre  collegate  al  collezionismo,  se  non  hanno
finalita' di mercato;
      g) alle  manifestazioni  fleristiche  di  rilevanza  comunale e
comprensoriale, che sono autorizzate ai sensi della legge provinciale
13 maggio 1992, n. 13.