(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 2 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione all'Art. 2 1. Il comma 4 dell'Art. 2 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), e' sostituito dal seguente: «4. Non sono manifestazioni fieristiche: a) le mostre e le esposizioni a carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale non finalizzate alla promozione economica; b) le esposizioni permanenti di beni e servizi, anche se realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale; c) le esposizioni a scopo promozionale realizzate nell'ambito di congressi o manifestazioni culturali.».