(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 2 novembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazione all'Art. 2
    1.  Il  comma 4 dell'Art. 2 della legge regionale 14 luglio 2000,
n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione
della  legge  regionale  16 febbraio  1995,  n. 6), e' sostituito dal
seguente:
    «4. Non sono manifestazioni fieristiche:
      a) le   mostre   e   le   esposizioni  a  carattere  artistico,
scientifico,   naturalistico   o   culturale   non  finalizzate  alla
promozione economica;
      b) le  esposizioni  permanenti  di  beni  e  servizi,  anche se
realizzate   da   un   singolo   produttore,   organizzate   a  scopo
promozionale;
      c) le  esposizioni  a scopo promozionale realizzate nell'ambito
di congressi o manifestazioni culturali.».