(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)

                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  5, commi 106-109, della legge regionale 29 gennaio
2003,  n.  1,  come  modificato  dall'Art.  11,  comma 1, della legge
regionale  2 aprile  2004,  n.  9 a norma del quale l'amministrazione
regionale  e' autorizzata a concedere alle province finanziamenti per
la  concessione  alle  aziende  concessionarie di servizi di linea di
trasporto pubblico locale contributi sulle spese ritenute ammissibili
per  consentire  l'accesso  e  l'uso  dei mezzi di trasporto da parte
delle persone disabili;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Regione n. 0349/Pres. di
data  26 ottobre 2004 con il quale e' stato approvato il «Regolamento
per  la  definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione
ed  erogazione  alle  province  dei  finanziamenti di cui all'Art. 5,
commi 106-109,   della   legge  regionale  n.  1/2003,  e  successive
modifiche ed integrazioni, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi
di trasporto da parte delle persone disabili»;
    Considerato  che  il  suddetto  regolamento  nel  privilegiare le
iniziative  che  consentono  la  continuita'  a  bordo  dei  mezzi di
trasporto  dei  sistemi  a  raggi  infrarossi  per la comunicazione e
l'orientamento  degli  ipovedenti  e  ciechi  assoluti, prevede delle
priorita' per l'installazione delle tecnologie afferenti all'handicap
visivo   sugli   autobus  presenti  nel  parco  mezzi  delle  aziende
concessionarie   del   trasporto  pubblico  locale,  e  che  cio'  ha
comportato,  in  fase  di  primo  avvio,  dei  ritardi da parte delle
aziende  e delle province nel coordinare e programmare gli interventi
necessari  e  una  conseguente  difficolta' a rispettare i termini di
rendicontazione,  fissati  dall'Art.  5  del  regolamento  stesso, in
relazione  ai finanziamenti concessi ed erogati per gli esercizi 2003
e 2004;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  modificare il regolamento di cui
sopra,   nel  senso  di  prevedere,  limitatamente  ai  finanziamenti
concessi ed erogati relativi ai suddetti anni, una proroga di 24 mesi
del  termine  di  rendicontazione previsto all'Art. 5 del regolamento
medesimo,  in  funzione di specifica richiesta delle province fondata
sulle situazioni di intervento presenti nel relativo territorio;
    Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale
pianificazione,  energia,  mobilita'  e  infrastrutture  di trasporto
recante  la  modifica  nel  senso  suindicato  al «Regolamento per la
definizione  dei  criteri  e  delle  modalita  per  la concessione ed
erogazione  alle  province  dei  finanziamenti  di  cui  all'Art.  5,
commi 106-109,  legge  regionale n. 1/2003, e successive modifiche ed
integrazioni, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto
da parte delle persone disabili»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale 23 settembre
2005, n. 2410;
                              Decreta:
    E' approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per
la  definizione  dei  criteri e delle modalita' per la concessione ed
erogazione  alle  province  dei  finanziamenti  di  cui  all'Art.  5,
commi 106-109,  legge regionale 29 gennaio2003, n. 1, come modificato
dall'Art.  11,  comma 1,  lettera b),  della legge regionale 2 aprile
2004,  n.  9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto
da  parte  delle  persone  disabili»,  nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  ed  entrera'  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
      Trieste, 4 ottobre 2005
                                ILLY