(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2005 IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (di seguito decreto legislativo) relativo alla «Regolamentazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Considerato che il citato decreto legislativo, all'Art. 3, indica la forma giuridica societaria che le Organizzazioni dei produttori, di seguito per brevita' chiamate (O.P.), devono assumere ai fini del loro riconoscimento nonche' i contenuti dei loro statuti e i requisiti minimi che le stesse devono possedere in termini di numero di soci e di fatturato; Considerato che l'Art. 4 dello stesso decreto legislativo demanda alle regioni il compito di riconoscere le O.P. operanti nel proprio territorio sulla base dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 3, ovvero in base a requisiti piu' restrittivi fissati dalle stesse, rimandando a successivo atto del Ministero delle politiche agricole e forestali la rideterminazione dei parametri stessi; Ritenuto pertanto di adottare apposita disciplina regolamentare concernente le modalita' di riconoscimento delle predette O.P.; Ritenuto altresi', in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, di adottare nel riconoscimento delle O.P. i requisiti minimi e i parametri stabiliti dal decreto legislativo e di stabilire le modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento; Atteso che nella Regione Friuli-Venezia Giulia non sussistono condizioni produttive e organizzative tali da prevedere la costituzione di forme associate di organizzazioni di produttori (organismi di secondo grado), previste dall'Art. 5 del decreto legislativo e che pertanto si ritiene di non prevedere per le stesse alcuna modalita' di costituzione; Vista la legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, di applicazione in ambito regionale della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e concernente il riconoscimento delle Associazioni dei produttori; Considerato che l'Art. 4, comma 5, del decreto legislativo prevede che le citate Associazioni di produttori riconosciute si trasformino entro il 31 dicembre 2005 in una delle forme societarie previste dall'Art. 3, comma 1, del medesimo decreto, ai fini del loro riconoscimento quali O.P.; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2252 del 14 settembre 2005; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante le modalita' di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 12 ottobre 2005 ILLY