(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 9 novembre 2005

                            IL PRESIDENTE

    Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (di seguito
decreto  legislativo)  relativo  alla  «Regolamentazione  dei mercati
agroalimentari, a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera e), della legge
7 marzo 2003, n. 38»;
    Considerato che il citato decreto legislativo, all'Art. 3, indica
la  forma  giuridica societaria che le Organizzazioni dei produttori,
di  seguito per brevita' chiamate (O.P.), devono assumere ai fini del
loro  riconoscimento  nonche'  i  contenuti  dei  loro  statuti  e  i
requisiti  minimi che le stesse devono possedere in termini di numero
di soci e di fatturato;
    Considerato che l'Art. 4 dello stesso decreto legislativo demanda
alle  regioni  il compito di riconoscere le O.P. operanti nel proprio
territorio  sulla  base  dei  requisiti  di  cui all'Art. 3, comma 3,
ovvero  in  base  a  requisiti piu' restrittivi fissati dalle stesse,
rimandando a successivo atto del Ministero delle politiche agricole e
forestali la rideterminazione dei parametri stessi;
    Ritenuto  pertanto  di adottare apposita disciplina regolamentare
concernente le modalita' di riconoscimento delle predette O.P.;
    Ritenuto   altresi',   in   attesa  dell'emanazione  del  decreto
ministeriale  di cui sopra, di adottare nel riconoscimento delle O.P.
i  requisiti minimi e i parametri stabiliti dal decreto legislativo e
di   stabilire   le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
riconoscimento;
    Atteso  che  nella  Regione  Friuli-Venezia Giulia non sussistono
condizioni   produttive   e   organizzative   tali  da  prevedere  la
costituzione  di  forme  associate  di  organizzazioni  di produttori
(organismi  di  secondo  grado),  previste  dall'Art.  5  del decreto
legislativo  e che pertanto si ritiene di non prevedere per le stesse
alcuna modalita' di costituzione;
    Vista  la  legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, di applicazione
in   ambito  regionale  della  legge  20  ottobre  1978,  n.  674,  e
concernente il riconoscimento delle Associazioni dei produttori;
    Considerato  che  l'Art.  4,  comma  5,  del  decreto legislativo
prevede  che  le  citate  Associazioni  di produttori riconosciute si
trasformino  entro  il 31 dicembre 2005 in una delle forme societarie
previste dall'Art. 3, comma 1, del medesimo decreto, ai fini del loro
riconoscimento quali O.P.;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 2252 del 14
settembre 2005;
                              Decreta:
      E'   approvato   il   «Regolamento   recante  le  modalita'  di
riconoscimento  delle  Organizzazioni  dei produttori in applicazione
del  decreto  legislativo 27 maggio 2005, n. 102», nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
      Il  presente  decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

      Trieste, 12 ottobre 2005

                                ILLY