(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)»; Visto, in particolare, l'Art. 3, commi 91 e 92, della citata legge, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a favore di disabili fisici contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale nonche' per il conseguimento dell'abilitazione alla guida e che dispone che i criteri e le modalita' relativi alla concessione dei contributi siano stabiliti con regolamento; Sentita la consulta regionale associazioni dei disabili del Friuli-Venezia Giulia di cui all'Art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2515 del 7 ottobre 2005; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'Art. 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 settembre 2005 ILLY