(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Vista   la  legge  regionale  30 settembre  1996,  n.  42  ed  in
particolare:
      l'Art.  18, comma 3, che testualmente recita: «In sede di prima
applicazione  della  legge  istitutiva,  l'amministrazione regionale,
sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'Art. 8, predispone
il  regolamento  da  inviare  all'organo  gestore, che viene adottato
dallo  stesso,  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione, con le
eventuali modificazioni necessarie alla specifica realta' del parco o
riserva»;
      l'Art.  52,  con  il  quale  si  istituisce la Riserva naturale
regionale della Val Rosandra;
      l'Art.    55,    comma 9   che   testualmente   recita:   «Fino
all'approvazione  dell'accordo di programma previsto dall'Art. 10, la
gestione delle riserve del Carso e' affidata alla direzione regionale
dei parchi»;
    Visto  ai  fini  della  definizione  della  struttura attualmente
competente  a gestire, in base a quanto normato dal precitato Art. 55
comma 9  della  legge  regionale  n.  42/1996,  la  Riserva  naturale
regionale  della  Val  Rosandra  -  l'allegato  A  del regolamento di
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali,
rubricato    «Ordinamento    ed    organizzazione   delle   strutture
organizzative  direzionali appartenenti all'amministrazione regionale
ed agli enti regionali», ed in particolare, al suo interno, l'Art. 99
comma 1 lettera a);
    Visto il parere favorevole n. 2/2005 di data 6 settembre 2005 del
comitato  tecnico-scientifico  per  i parchi e le riserve sulla bozza
del regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra;
    Visto   il   decreto  del  vicedirettore  centrale  alle  risorse
agricole,  naturali, forestali e montagna dott. Isidoro Barzan per il
direttore  del  servizio  tutela  ambienti  naturali,  fauna  e Corpo
forestale  regionale  n. 3734 di data 14 settembre 2005, con il quale
viene  adottato il regolamento della Riserva naturale regionale della
Val Rosandra;
    Considerato che:
      le  norme  contenute  in  detto  regolamento sono articolate in
conformita'   all'Art.  18  della  legge  n.  42/1996,  per  materia,
disciplina  ed  attivita' svolte all'interno della Riserva e riferite
ove  necessario  alla sua zonizzazione, come individuata nel piano di
conservazione e sviluppo;
      tale  regolamento,  una  volta definitivamente approvato, avra'
valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale della
Val Rosandra e sara' attuato dall'organo gestore della Riserva;
      per   l'esecuzione  degli  interventi  previsti  dal  piano  di
conservazione  e  sviluppo  si  operera'  in deroga ai divieti e alle
disposizioni  dell'allegato regolamento,  una  volta  definitivamente
approvato;
    Ritenuto  pertanto  di procedere all'approvazione del regolamento
della Riserva naturale regionale della Val Rosandra;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2378 del
23 settembre 2005;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  della riserva naturale regionale
della  Val  Rosandra»,  nel  testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 27 ottobre 2005
                                ILLY