(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed in particolare: l'Art. 18, comma 3, che testualmente recita: «In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'amministrazione regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'Art. 8, predispone il regolamento da inviare all'organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realta' del parco o riserva»; l'Art. 52, con il quale si istituisce la Riserva naturale regionale della Val Rosandra; l'Art. 55, comma 9 che testualmente recita: «Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'Art. 10, la gestione delle riserve del Carso e' affidata alla direzione regionale dei parchi»; Visto ai fini della definizione della struttura attualmente competente a gestire, in base a quanto normato dal precitato Art. 55 comma 9 della legge regionale n. 42/1996, la Riserva naturale regionale della Val Rosandra - l'allegato A del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, rubricato «Ordinamento ed organizzazione delle strutture organizzative direzionali appartenenti all'amministrazione regionale ed agli enti regionali», ed in particolare, al suo interno, l'Art. 99 comma 1 lettera a); Visto il parere favorevole n. 2/2005 di data 6 settembre 2005 del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve sulla bozza del regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra; Visto il decreto del vicedirettore centrale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna dott. Isidoro Barzan per il direttore del servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale n. 3734 di data 14 settembre 2005, con il quale viene adottato il regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra; Considerato che: le norme contenute in detto regolamento sono articolate in conformita' all'Art. 18 della legge n. 42/1996, per materia, disciplina ed attivita' svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel piano di conservazione e sviluppo; tale regolamento, una volta definitivamente approvato, avra' valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale della Val Rosandra e sara' attuato dall'organo gestore della Riserva; per l'esecuzione degli interventi previsti dal piano di conservazione e sviluppo si operera' in deroga ai divieti e alle disposizioni dell'allegato regolamento, una volta definitivamente approvato; Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2378 del 23 settembre 2005; Decreta: E' approvato il «Regolamento della riserva naturale regionale della Val Rosandra», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 27 ottobre 2005 ILLY