(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 43 del 26 ottobre 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive
modifiche ed integrazioni, recante la disciplina regionale in materia
di  smaltimento  dei rifiuti, che attribuisce ai comuni il compito di
provvedere,   nel   quadro   della   tutela  ambientale  dell'assetto
territoriale,  agli  interventi urgenti e necessari per la bonifica e
ripristino delle aree degradate da irrazionali attivita' connesse con
lo  smaltimento  dei  rifiuti,  in  modo da restituire le stesse alle
destinazioni previste dallo strumento urbanistico;
    Vista  la  legge  regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del
tributo  speciale  per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed
integrazione  alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 in materia
di  smaltimento  di rifiuti solidi), ed in particolare l'Art. 11, che
istituisce  un  apposito fondo per l'ambiente per le finalita' di cui
all'Art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Vista  la  legge  regionale  26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento
normativo  dell'anno  2004  per  i  settori  della protezione civile,
ambiente,  lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed
energia), ed in particolare l'Art. 7, cosi' come modificato dall'Art.
4,   comma 37   della   legge  regionale  n.  1/2005,  che  autorizza
l'amministrazione regionale a finanziare, con parte delle risorse del
fondo  di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 5/1997, i comuni e
i loro consorzi per la realizzazione degli interventi di bonifica dei
suoli inquinati o di recupero delle aree degradate;
    Vista  altresi'  la  modifica  all'Art.  7,  comma 1  della legge
regionale  n.  15/2005,  introdotta con l'Art. 4, comma 9 della legge
regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del
bilancio  pluriennale  2005-2007  ai  sensi  dell'Art. 18 della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7), che estende gli incentivi anche agli
interventi   di  recupero  di  siti  inquinati  sui  quali  insistono
infrastrutture pubbliche;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso)  ed in particolare l'Art. 30, che stabilisce che i criteri e
le  modalita'  di  concessione  di incentivi, a cui l'amministrazione
regionale e gli enti locali devono attenersi, sono predeterminati con
regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;
    Visto   il  testo  del  regolamento  all'uopo  predisposto  dalla
direzione  centrale  ambiente  e lavori pubblici, avente ad oggetto i
criteri  e le modalita' per la concessione degli incentivi in materia
di  bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e
di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche;
    Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale 23 settembre
2005, n. 2318;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento per la concessione degli incentivi
in  materia  di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree
degradate  e  di  siti  inquinati  sui quali insistono infrastrutture
pubbliche»,  nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

      Trieste, 11 ottobre 2005

                                ILLY