(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti, che attribuisce ai comuni il compito di provvedere, nel quadro della tutela ambientale dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attivita' connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico; Vista la legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 in materia di smaltimento di rifiuti solidi), ed in particolare l'Art. 11, che istituisce un apposito fondo per l'ambiente per le finalita' di cui all'Art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge regionale 26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), ed in particolare l'Art. 7, cosi' come modificato dall'Art. 4, comma 37 della legge regionale n. 1/2005, che autorizza l'amministrazione regionale a finanziare, con parte delle risorse del fondo di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 5/1997, i comuni e i loro consorzi per la realizzazione degli interventi di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate; Vista altresi' la modifica all'Art. 7, comma 1 della legge regionale n. 15/2005, introdotta con l'Art. 4, comma 9 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che estende gli incentivi anche agli interventi di recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l'Art. 30, che stabilisce che i criteri e le modalita' di concessione di incentivi, a cui l'amministrazione regionale e gli enti locali devono attenersi, sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto il testo del regolamento all'uopo predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, avente ad oggetto i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche; Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2318; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 ottobre 2005 ILLY