(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 60 del
                          2 dicembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
 Ulteriori destinazioni del fondo unico delle politiche della pesca

    1. La giunta regionale, con propria deliberazione, puo' destinare
il  Fondo  per  il credito agevolato alle piccole e medie imprese del
settore pesca ed acquacoltura istituito a norma della legge regionale
23 dicembre  1997,  n. 154 e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito individuato come «Fondo»), oltre che alle forme di intervento
contemplate  dalla stessa legge che risultino tuttora compatibili con
le  linee-guida  comunitarie  in  materia  di  aiuti  alla  pesca  ed
all'acquacoltura,  anche  alle azioni selezionate ai fini della legge
regionale  22 agosto  2004,  n. 22 concernente: nuove disposizioni in
materia  di  politiche  regionali  di  sostegno  alla  pesca  ed alla
acquacoltura,  ad  eccezione  di  quelle  di  cui  all'Art. 2 comma 1
lettere f) e g) della stessa legge.
    2.  Nell'ambito  del  predetto  Fondo  e' peraltro fatta salva la
destinazione della somma di Euro 770.425,90 alla reintegrazione delle
risorse  originariamente  stanziate  per l'intervento straordinario a
sostegno  delle  imprese  di  pesca e dei marittimi che esercitano il
prelievo  dei  molluschi  bivalvi,  di  cui  all'Art. 212 della legge
regionale 22 aprile 2004, n. 15.
    3.  Le  disposizioni dettate dai commi 1 e 2 trovano applicazione
anche alle residue disponibilita' finanziarie del fondo scaturenti da
risorse  assegnate  alla FIRA fino al 31 dicembre 2004, che non siano
state  utilizzate  alla  stessa  data  per le finalita' proprie della
legge regionale n. 154/1997.