(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 60 del 2 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ulteriori destinazioni del fondo unico delle politiche della pesca 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, puo' destinare il Fondo per il credito agevolato alle piccole e medie imprese del settore pesca ed acquacoltura istituito a norma della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito individuato come «Fondo»), oltre che alle forme di intervento contemplate dalla stessa legge che risultino tuttora compatibili con le linee-guida comunitarie in materia di aiuti alla pesca ed all'acquacoltura, anche alle azioni selezionate ai fini della legge regionale 22 agosto 2004, n. 22 concernente: nuove disposizioni in materia di politiche regionali di sostegno alla pesca ed alla acquacoltura, ad eccezione di quelle di cui all'Art. 2 comma 1 lettere f) e g) della stessa legge. 2. Nell'ambito del predetto Fondo e' peraltro fatta salva la destinazione della somma di Euro 770.425,90 alla reintegrazione delle risorse originariamente stanziate per l'intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e dei marittimi che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi, di cui all'Art. 212 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 15. 3. Le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 trovano applicazione anche alle residue disponibilita' finanziarie del fondo scaturenti da risorse assegnate alla FIRA fino al 31 dicembre 2004, che non siano state utilizzate alla stessa data per le finalita' proprie della legge regionale n. 154/1997.