(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 6 dicembre 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3646 del 3 ottobre 2005; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. La lettera f) del comma 3 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «f) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che deve essere di almeno cinque unita', salvi i casi di macchine operatrici per le piste da sci, di elicotteri ed aeromobili rifornibili con carburante per aeromobili ed il caso in cui il richiedente sia un ente pubblico; gli automezzi devono avere una capacita' di carico superiore ai 3,5 tonnellate cadauno; nel caso di ditte che svolgono attivita' di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, soddisfano questo requisito gli autobus con una capienza di almeno quaranta posti, dove ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi delle ditte menzionate, ogni due veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello del conducente, equivalgono ad un autobus.». 2. Il comma 7 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacita' complessiva superiore a dieci metri cubi di carburante. Gli impianti aventi una capacita' inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non e' soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in serbatoi non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di 1.000 chilogrammi, qualora il carburante sia destinato al rifornimento di macchine operatrici. La detenzione e l'erogazione del carburante puo' avvenire anche a mezzo di distributori di carburante mobili, del tipo autorizzato dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di impianti privati interni per la distribuzione di gas metano possono stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica di maggioranza e minoranza, da trasmettere preventivamente alla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprieta' di detti enti o aziende. Nel caso di aziende a partecipazione pubblica di minoranza e' necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) del comma 3. Gli impianti privati interni, facenti capo a ditte che gestiscono impianti di risalita, e quelli situati all'interno di sedimi aeroportuali sono ammissibili anche se presentano una capacita' complessiva inferiore a dieci metri cubi, purche' siano destinati alla sola erogazione del gasolio per uso autotrazione. Il limite minimo deve, in ogni caso, essere di almeno quattro metri cubi. I titolari delle relative autorizzazioni devono osservare tutte le altre disposizioni e trasmettere alla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepiogativo dei carburanti erogati. Fermo restando il rispetto delle normative di sicurezza, di prevenzione incendi ed ambientale, le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano agli impianti di distribuzione di carburante ad uso agricolo per uso proprio, limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta.». 3. Il comma 8 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «8. Autorizzazioni temporanee all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante mobili, del tipo autorizzato dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto della capacita' massima di metri cubi nove, vengono concesse esclusivamente ad enti preposti all'espletamento di un servizio pubblico di emergenza, a cave, cantieri edili e stradali in presenza di parco mezzi e macchine operatrici rifornibili prevalentemente solo sul posto e conforme a quanto previsto dal comma 3, lettera f). Gli impianti devono corrispondere in ogni caso alle norme di sicurezza per la tutela delle acque e del suolo e alle norme di prevenzione incendi vigenti.».