(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
                     Regione Trentino-Alto Adige
                     n. 49 del 6 dicembre 2005)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 3646 del 3
ottobre 2005;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  La  lettera  f)  del  comma  3  dell'Art.  20 del decreto del
presidente  della  giunta  provinciale  30  ottobre  2000,  n.  39, e
successive modifiche, e' cosi' sostituita:
      «f)  nel  caso  di  impianto  privato  interno, il numero degli
addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che
deve  essere  di  almeno  cinque  unita',  salvi  i  casi di macchine
operatrici   per  le  piste  da  sci,  di  elicotteri  ed  aeromobili
rifornibili  con  carburante  per  aeromobili  ed  il  caso in cui il
richiedente  sia  un  ente  pubblico;  gli automezzi devono avere una
capacita'  di carico superiore ai 3,5 tonnellate cadauno; nel caso di
ditte  che svolgono attivita' di autonoleggio da rimessa e servizi di
linea,  soddisfano  questo  requisito gli autobus con una capienza di
almeno  quaranta  posti,  dove  ai  fini  della  determinazione della
consistenza  del  parco  automezzi  delle  ditte menzionate, ogni due
veicoli  destinati  al  trasporto di persone equipaggiati con piu' di
nove  posti,  compreso  quello  del  conducente,  equivalgono  ad  un
autobus.».
    2.  Il  comma  7  dell'Art.  20  del decreto del presidente della
giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito:
    «7.  Gli  impianti  privati  interni  possono  essere autorizzati
unicamente  qualora  abbiano  una  capacita'  complessiva superiore a
dieci  metri  cubi  di  carburante. Gli impianti aventi una capacita'
inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il
termine  del  prossimo collaudo. Non e' soggetta ad autorizzazione la
semplice detenzione di carburante in serbatoi non interrati, conformi
alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di 1.000
chilogrammi,  qualora  il carburante sia destinato al rifornimento di
macchine operatrici. La detenzione e l'erogazione del carburante puo'
avvenire anche a mezzo di distributori di carburante mobili, del tipo
autorizzato dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto. Gli
enti  pubblici  e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza
autorizzati  all'installazione  e  all'esercizio  di impianti privati
interni   per  la  distribuzione  di  gas  metano  possono  stipulare
convenzioni  con  altri  enti  pubblici  o  aziende  a partecipazione
pubblica  di  maggioranza e minoranza, da trasmettere preventivamente
alla  ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, al
fine  di  consentire  il  rifornimento  presso  tali  impianti  degli
automezzi  di proprieta' di detti enti o aziende. Nel caso di aziende
a  partecipazione pubblica di minoranza e' necessario il possesso dei
requisiti  di  cui  alla lettera f) del comma 3. Gli impianti privati
interni,  facenti capo a ditte che gestiscono impianti di risalita, e
quelli  situati  all'interno  di sedimi aeroportuali sono ammissibili
anche se presentano una capacita' complessiva inferiore a dieci metri
cubi,  purche'  siano  destinati alla sola erogazione del gasolio per
uso  autotrazione.  Il  limite  minimo  deve, in ogni caso, essere di
almeno  quattro  metri cubi. I titolari delle relative autorizzazioni
devono  osservare  tutte  le  altre  disposizioni  e trasmettere alla
ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, entro il
28  febbraio  di  ogni anno, il prospetto riepiogativo dei carburanti
erogati.  Fermo restando il rispetto delle normative di sicurezza, di
prevenzione incendi ed ambientale, le disposizioni di cui al presente
regolamento  non  si  applicano  agli  impianti  di  distribuzione di
carburante   ad   uso   agricolo   per   uso  proprio,  limitatamente
all'erogazione  di  prodotti  denaturati,  defiscalizzati o ad accisa
ridotta.».
    3.  Il  comma  8  dell'Art.  20  del decreto del presidente della
giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito:
    «8.  Autorizzazioni  temporanee all'installazione e all'esercizio
di   impianti   di  distribuzione  di  carburante  mobili,  del  tipo
autorizzato  dal  Ministero  dell'interno  o  altro ente riconosciuto
della   capacita'  massima  di  metri  cubi  nove,  vengono  concesse
esclusivamente  ad  enti  preposti  all'espletamento  di  un servizio
pubblico  di emergenza, a cave, cantieri edili e stradali in presenza
di parco mezzi e macchine operatrici rifornibili prevalentemente solo
sul  posto  e conforme a quanto previsto dal comma 3, lettera f). Gli
impianti  devono  corrispondere  in ogni caso alle norme di sicurezza
per  la  tutela  delle  acque e del suolo e alle norme di prevenzione
incendi vigenti.».