(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 9 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi 1. I profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'Art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'Art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprieta' di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'Art. 3.