(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del
                          9 novembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati
                             ai profughi

    1.  I profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  loro  riservata  ai  sensi dell'Art. 17 della
legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero
ai sensi dell'Art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa
organica  per  i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in
proprieta'  di  tali  alloggi  entro  il 30 giugno 2006, beneficiando
delle condizioni di miglior favore di cui all'Art. 3.