(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 30 novembre 2005) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge regionale 3 gennaio 2001, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'Art. 82, comma 16, che prevede l'emanazione di apposite istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza; Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 28 del 12 settembre 2005 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' del tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali; Visto il parere favorevole con osservazioni della IV commissione consiliare «Sanita» e della IV commissione consiliare «Territorio e Ambiente» espresso nella seduta congiunta del 6 ottobre 2005; Ritenuto di non accogliere le osservazioni espresse dalle commissioni consiliari; Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 ottobre 2005; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1129 del 21 novembre 2005 che approva il regolamento di attuazione dell'Art. 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 82, comma 16 della legge regionale n. 1/2005, definisce istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.