(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
          della Regione Toscana n. 43 del 30 novembre 2005)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
    Vista  la  legge  regionale  3 gennaio  2001,  n. 1 (Norme per il
governo  del  territorio)  ed in particolare l'Art. 82, comma 16, che
prevede  l'emanazione  di  apposite  istruzioni tecniche sulle misure
preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei
lavori in quota in condizioni di sicurezza;
    Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale n. 28 del
12 settembre   2005  adottata  previa  acquisizione  dei  pareri  del
presidente   del   comitato   tecnico   della  programmazione,  delle
competenti  strutture  di  cui  all'Art.  29 della legge regionale n.
44/2003,  nonche' del tavolo di concertazione giunta regionale - enti
locali;
    Visto  il parere favorevole con osservazioni della IV commissione
consiliare  «Sanita»  e della IV commissione consiliare «Territorio e
Ambiente» espresso nella seduta congiunta del 6 ottobre 2005;
    Ritenuto   di  non  accogliere  le  osservazioni  espresse  dalle
commissioni consiliari;
    Visto  il  parere favorevole del consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 20 ottobre 2005;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1129  del
21 novembre  2005  che approva il regolamento di attuazione dell'Art.
82,  comma 16,  della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per
il  governo  del  territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle
misure   preventive   e  protettive  per  l'accesso,  il  transito  e
l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 82, comma 16
della  legge regionale n. 1/2005, definisce istruzioni tecniche sulle
misure  preventive  e  protettive  da  adottare nella progettazione e
realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad
edifici  esistenti  al  fine  di  garantire, nei successivi lavori di
manutenzione  sulla  copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione
dei lavori in condizioni di sicurezza.