(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 39 del 16 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 11 della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Compensi). - 1. Ai componenti del Comitato e' corrisposta un'indennita' di funzione mensile pari al 25 per cento di quella determinata, ai sensi dell'Art. 82, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise. 2. Al presidente ed al vicepresidente l'indennita' di funzione di cui al comma 1 e' corrisposta, per la durata dell'incarico, in una misura aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento. 3. Le indennita' mensili del presidente, dei vicepresidente e dei componenti sono ridotte del 25 per cento per ogni assenza non giustificata da gravi motivi personali o da impegni istituzionali. 4. Al presidente, al vicepresidente ed ai componenti spetta il trattamento di missione dei dirigenti regionali per le giornate di riunione del comitato e per le trasferte effettuate nell'esercizio delle loro funzioni».