(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 39
                        del 16 dicembre 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  11  della  legge  regionale 26 agosto 2002, n. 18, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.   11  (Compensi).  -  1.  Ai  componenti  del  Comitato  e'
corrisposta un'indennita' di funzione mensile pari al 25 per cento di
quella  determinata,  ai  sensi  dell'Art.  82,  commi 8, 9 e 10, del
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni
di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise.
    2. Al presidente ed al vicepresidente l'indennita' di funzione di
cui  al  comma 1  e' corrisposta, per la durata dell'incarico, in una
misura aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento.
    3. Le indennita' mensili del presidente, dei vicepresidente e dei
componenti  sono  ridotte  del  25  per  cento  per  ogni assenza non
giustificata da gravi motivi personali o da impegni istituzionali.
    4.  Al  presidente,  al vicepresidente ed ai componenti spetta il
trattamento  di  missione  dei dirigenti regionali per le giornate di
riunione  del  comitato  e per le trasferte effettuate nell'esercizio
delle loro funzioni».