(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Molise n. 39 del 16 dicembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Procedura  di  notifica alla Commissione dell'Unione europea ai sensi
               dell'Art. 88, paragrafo 3, del Trattato
    1.  Le  proposte di legge regionale che istituiscono o modificano
regimi di aiuto sono notificate alla commissione dell'Unione europea,
ai  sensi  dell'Art.  88,  paragrafo  3, del Trattato, dal presidente
della giunta regionale.
    2.  Le  commissioni  consiliari,  ai  fini dell'esame preliminare
delle  proposte  di  legge  che  istituiscono  o modificano regimi di
aiuto,  si  avvalgono  della  collaborazione delle direzioni generali
regionali competenti per materia.
    3. Le proposte di legge, non appena se ne e' formato il testo che
la  competente  commissione  consiliare  ritiene  di dover sottoporre
all'approvazione  dell'assemblea, sono trasmesse dal presidente della
stessa  commissione  al  presidente  della  giunta,  il quale, previa
istruttoria  a  cura della direzione generale competente per materia,
provvede all'adempimento della notifica.
    4. Il presidente della giunta regionale provvede altresi', con le
stesse  modalita'  di  cui  al comma 3, a comunicare alla commissione
dell'Unione  europea  le  modifiche che dovessero essere apportate al
testo delle proposte gia' notificate.