(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino Alto-Adige n. 50 del 14 dicembre 2004)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
provincia  emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta provinciale;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  2, del medesimo decreto del
presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
della Provincia;
    Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 2620 di data
12 novembre  2004  con la quale sono state approvate le modificazioni
al  regolamento  di  esecuzione  del  capo  I della legge provinciale
23 novembre 1998, n. 17 concernente «interventi per lo sviluppo delle
zone montane e eguenti modifiche»;

                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modificazioni  dell'Art.  8  del  decreto del Presidente della Giunta
             provinciale 10 ottobre 2002, n. 26-116/Leg
    1. All'Art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale
1° ottobre   2002,   n.   26-116/Leg.   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a)  nel  comma  1, dopo la parola: «corredata» sono aggiunte le
seguenti: «, pena l'irricevibilita' della medesima,»;
      b)  nel  comma 2, alla lettera b) dopo le parole: «manutenzione
realizzabili»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,indicate in ordine di
priorita',»;
      c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6.  Gli  interventi devono essere affidati dai comuni entro il
termine  dell'esercizio  finanziario nel corso del quale il dirigente
della  struttura  competente dispone la concessione dei finanziamenti
per  la  realizzazione  degli  interventi;  il  predetto termine puo'
essere  prorogato  dal  dirigente  della  struttura competente per un
periodo  complessivo  non  superiore ad un anno, nel caso di motivata
richiesta  del comune interessato presentata prima della scadenza del
termine  medesimo;  nel  caso di mancato affidamento degli interventi
entro  il  termine assegnato si procede alla revoca del provvedimento
di concessione dei finanziamenti.».