(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 50 del 14 dicembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della Provincia; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2620 di data 12 novembre 2004 con la quale sono state approvate le modificazioni al regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 concernente «interventi per lo sviluppo delle zone montane e eguenti modifiche»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modificazioni dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 ottobre 2002, n. 26-116/Leg 1. All'Art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° ottobre 2002, n. 26-116/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo la parola: «corredata» sono aggiunte le seguenti: «, pena l'irricevibilita' della medesima,»; b) nel comma 2, alla lettera b) dopo le parole: «manutenzione realizzabili» sono aggiunte le seguenti: «,indicate in ordine di priorita',»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli interventi devono essere affidati dai comuni entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale il dirigente della struttura competente dispone la concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi; il predetto termine puo' essere prorogato dal dirigente della struttura competente per un periodo complessivo non superiore ad un anno, nel caso di motivata richiesta del comune interessato presentata prima della scadenza del termine medesimo; nel caso di mancato affidamento degli interventi entro il termine assegnato si procede alla revoca del provvedimento di concessione dei finanziamenti.».