(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del
                           1° marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  dell'art.11  della  legge  regionale  2 aprile  1996, n. 10
«Disciplina  per  l'assegnazione  e  la  fissazione  dei canoni degli
             alloggi di edilizia residenziale pubblica».

    1.  Il  comma 4 dell'Art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996,
n. 10 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    «4.  Un'ulteriore  aliquota  pari al dieci per cento e' riservata
per  assegnazioni  annuali  a favore delle forze dell'ordine. Qualora
tale  aliquota  rimanga  totalmente  o  parzialmente inutilizzata per
mancanza  di  interessati, la disponibilita' si aggiunge alla riserva
di  cui  al  comma 1.  Nel  caso  in cui la suddetta aliquota rimanga
inutilizzata in quanto frazione di unita', la stessa viene aggiunta a
quella  degli  anni  successivi  sino  al  raggiungimento dell'unita'
abitativa.».
    2.  Dopo  il  comma 4 dell'Art. 11 della legge regionale 2 aprile
1996, n. 10, e' inserito il seguente:
    «4-bis. L'ente gestore e' tenuto, con riferimento all'aliquota di
cui  al  comma 4,  a determinare, sulla base dei propri programmi, il
numero di alloggi da assegnare alle forze dell' ordine.
    3.  Al  comma 5 dell'Art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996,
n.  10,  le  parole:  «con ordinanza del sindaco, su proposta annuale
della   prefettura   interessata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'ente  gestore,  sulla base di una graduatoria formata, entro il
31 marzo di ogni anno, dalla prefettura territorialmente competente».