(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 1° marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art.11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». 1. Il comma 4 dell'Art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Un'ulteriore aliquota pari al dieci per cento e' riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell'ordine. Qualora tale aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la disponibilita' si aggiunge alla riserva di cui al comma 1. Nel caso in cui la suddetta aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unita', la stessa viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento dell'unita' abitativa.». 2. Dopo il comma 4 dell'Art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, e' inserito il seguente: «4-bis. L'ente gestore e' tenuto, con riferimento all'aliquota di cui al comma 4, a determinare, sulla base dei propri programmi, il numero di alloggi da assegnare alle forze dell' ordine. 3. Al comma 5 dell'Art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole: «con ordinanza del sindaco, su proposta annuale della prefettura interessata» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore, sulla base di una graduatoria formata, entro il 31 marzo di ogni anno, dalla prefettura territorialmente competente».