(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. con il quale
e'  stato  approvato  il  «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e
l'aggiornamento  degli  albi  dei  vigneti a denominazione di origine
(DO)  e  degli  elenchi  delle vigne ad indicazione geografica tipica
(IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art.
6, comma 4»;
    Visto  l'Art.  8  del  suddetto regolamento relativo ai parametri
produttivi dei vigneti giovani ed in particolare i commi 2 e 3;
    Considerato  che, a termini dell'Art. 1, comma 4, del regolamento
(CE)   n.  1493/1999  del  Consiglio  del  17  maggio  1999  relativo
all'organizzazione   comune   di  mercato  vitivinicolo  la  campagna
vitivinicola  inizia  il  1°  agosto di ogni anno e si conclude il 31
luglio dell'anno successivo;
    Atteso che normalmente, l'impianto di un vigneto nel caso di posa
a dimora di barbatelle, si effettua nei mesi primaverili che vanno da
marzo  a  giugno  come  pure,  talvolta,  in  alcune  localita' della
Regione,  anche  nei  mesi  di novembre e dicembre, mentre impiegando
piantine  in  vaso  allo  stato  vegetativo  l'impianto  puo'  essere
realizzato anche nel mese di luglio;
    Considerato  che,  facendo riferimento alla campagna viticola per
quanto  concerne  l'entrata in produzione di un vigneto giovane, alla
luce   delle  diverse  tempistiche  di  impianto,  si  puo'  porre  i
produttori  nella  condizione  di  rivendicare  produzioni che taluni
vigneti in molti casi non sono in grado di conseguire;
    Ritenuto,  pertanto,  di  elevare  di  una  campagna  viticola la
decorrenza  della entrata in piena produzione di un vigneto come pure
quella relativa al primo periodo giovanile dello stesso;
    Sentite  le  Camere di commercio della Regione, le organizzazioni
professionali  agricole  e  gli  organismi  vitivinicoli operanti sul
territorio regionale;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.
0277/Pres.,  da  ultimo  modificato  dal decreto del Presidente della
Regione  23 maggio 2006, n. 0159/Pres., concernente il regolamento di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2360 del
6 ottobre 2006;
                              Decreta:
    Sono approvate le modifiche al «Regolamento per l'istituzione, la
tenuta  e  l'aggiornamento  degli albi dei vigneti a denominazione di
origine  (DO)  e  degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica
tipica  (IGT)»,  in esecuzione della legge regionale n. 14/2003, Art.
6,  comma 4, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e di fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 20 ottobre 2006
                                ILLY