(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006) IL PRESIDENTE Visto il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. con il quale e' stato approvato il «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 4»; Visto l'Art. 8 del suddetto regolamento relativo ai parametri produttivi dei vigneti giovani ed in particolare i commi 2 e 3; Considerato che, a termini dell'Art. 1, comma 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo la campagna vitivinicola inizia il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo; Atteso che normalmente, l'impianto di un vigneto nel caso di posa a dimora di barbatelle, si effettua nei mesi primaverili che vanno da marzo a giugno come pure, talvolta, in alcune localita' della Regione, anche nei mesi di novembre e dicembre, mentre impiegando piantine in vaso allo stato vegetativo l'impianto puo' essere realizzato anche nel mese di luglio; Considerato che, facendo riferimento alla campagna viticola per quanto concerne l'entrata in produzione di un vigneto giovane, alla luce delle diverse tempistiche di impianto, si puo' porre i produttori nella condizione di rivendicare produzioni che taluni vigneti in molti casi non sono in grado di conseguire; Ritenuto, pertanto, di elevare di una campagna viticola la decorrenza della entrata in piena produzione di un vigneto come pure quella relativa al primo periodo giovanile dello stesso; Sentite le Camere di commercio della Regione, le organizzazioni professionali agricole e gli organismi vitivinicoli operanti sul territorio regionale; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2360 del 6 ottobre 2006; Decreta: Sono approvate le modifiche al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT)», in esecuzione della legge regionale n. 14/2003, Art. 6, comma 4, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 ottobre 2006 ILLY